Controllo spese elettorali: richiesta dati al Comune per le verifiche di legge (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 168 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio della verifica di conformità alla legge delle spese elettorali sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati nelle elezioni comunali dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, possono richiedere all’amministrazione comunale interessata gli elementi conoscitivi necessari all’espletamento del controllo. La richiesta costituisce atto istruttorio strumentale al controllo previsto dall’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012 e non integra di per sé alcuna decisione sul merito della regolarità dei rendiconti. Il Collegio di controllo sulle spese elettorali è istituito con decreto del Presidente della Sezione regionale e opera in composizione collegiale.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Liguria ha insediato il Collegio di controllo sulle spese elettorali per le elezioni amministrative svoltesi nei Comuni con oltre 30.000 abitanti. Tra gli enti interessati rientra il Comune di Sanremo. Il Collegio, rilevata la necessità di acquisire gli elementi indispensabili per le verifiche di legge, ha emesso la delibera in esame con cui chiede al Presidente del Consiglio comunale una serie di dati e documenti.

La richiesta riguarda il numero degli iscritti nelle liste elettorali alla data delle elezioni, la data del decreto prefettizio di convocazione dei comizi, l’elenco delle liste e dei candidati, con i relativi delegati e riferimenti di contatto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio fonda la propria competenza sull’art. 13, comma 6, legge 6 luglio 2012, n. 96, che, a seguito dell’introduzione di limiti massimi alle spese elettorali per le elezioni comunali, attribuisce alle Sezioni regionali di controllo la verifica di conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati. La norma richiama altresì l’art. 14 bis, comma 1, d.l. n. 149/2013, convertito con legge n. 13/2014, e l’art. 33, comma 3, d.l. n. 91/2014.

Il Collegio richiama gli indirizzi interpretativi della Sezione delle Autonomie, rispettivamente la delibera n. 24/2013 e la delibera n. 12/2014, che enunciano i principi di diritto cui le Sezioni regionali devono conformarsi. Richiama inoltre il decreto presidenziale di nomina del Collegio e la delibera di insediamento.

Accertato che tra i Comuni liguri con popolazione superiore a 30.000 abitanti ove si sono svolte le elezioni amministrative figura il Comune di Sanremo, il Collegio rileva la necessità di conoscere il numero degli iscritti nelle liste elettorali, l’elenco delle formazioni politiche partecipanti, la data di convocazione dei comizi e la certificazione dell’insediamento dei rappresentanti di lista.

La richiesta è funzionale all’espletamento del controllo e viene indirizzata al Presidente del Consiglio comunale, organo cui compete la trasmissione degli atti. Il Collegio fissa in 30 giorni dal ricevimento il termine per l’invio, in unico invio e in formato digitale, di quanto richiesto.

La deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Sanremo, destinatario della richiesta istruttoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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