Conto giudiziale privo della colonna degli importi riscossi è inammissibile (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 85 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto dell’agente contabile della riscossione che ometta la colonna degli importi riscossi, e per un prospetto anche gli estremi delle ricevute di riscossione, difetta di elementi essenziali previsti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924 e dal modello 21 del d.p.r. n. 194/1996. Un atto siffatto non è qualificabile né come rendiconto, né come conto giudiziale idoneo a incardinare il giudizio di conto avanti la Corte dei conti. Ne consegue l’inammissibilità del giudizio e l’obbligo per l’agente contabile di depositare nuovo conto nelle forme rituali. La eventuale redazione su modello irrituale non esclude l’ammissibilità solo se l’atto contenga comunque tutti gli elementi richiesti dalla legge.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un’agente contabile di un Comune, relativo alla gestione dei diritti di front office anagrafe, delle carte d’identità cartacee e di quelle elettroniche, per l’esercizio finanziario compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019.
Con relazione di irregolarità il magistrato relatore ha rilevato che il conto non era stato redatto in conformità al modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996. In particolare, i prospetti risultavano privi della colonna degli importi riscossi e, per un prospetto, anche degli estremi delle ricevute di riscossione. Presente la parifica del conto e indicati gli estremi delle quietanze di versamento in Tesoreria. All’udienza il Pubblico Ministero ha chiesto l’inammissibilità del conto, con condanna dell’agente contabile alla ripresentazione dello stesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra le due tipologie di conto disciplinate dal d.p.r. n. 194/1996. Per l’economo è previsto il modello 23, per l’agente contabile della riscossione il modello 21. Quest’ultimo deve indicare le generalità dell’agente, il periodo della gestione, il numero d’ordine dell’operazione, gli estremi della riscossione e i versamenti in Tesoreria con numero di quietanza e importo, oltre a totali e note.
Nel caso concreto la Corte rileva che difetta ogni indicazione relativa alla colonna degli importi riscossi e, per un prospetto, anche a quella degli estremi delle ricevute. Tali dati sono richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali, e dall’art. 116 del regolamento comunale di contabilità.
Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile secondo cui, ancorché redatto su modello irrituale, il conto che contenga comunque gli elementi richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924 — scarico, resti, introiti, esito, rimanenze — risponde alle finalità cui è preordinato e può essere qualificato conto giudiziale, con conseguente incardinamento del giudizio.
Nel caso in esame, al contrario, la mancanza dell’elemento essenziale della colonna degli importi riscossi e di quella degli estremi delle ricevute non consente la qualifica dell’atto come rendiconto, né, a maggior ragione, come conto giudiziale. Non è dunque ammissibile un giudizio di conto su un atto erroneamente qualificato tale.
Il Collegio dichiara pertanto inammissibile il giudizio, con obbligo per l’agente contabile di depositare nuovo conto nelle forme rituali. Nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.