Danno erariale da corsi fittizi e riduzione equitativa per i vantaggi conseguiti (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 121 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di danno erariale derivante dall’ottenimento e dall’utilizzo distorto di finanziamenti regionali a mezzo di rendicontazioni ideologicamente false, la responsabilità contabile dei soggetti che hanno ideato, programmato ed eseguito l’operazione è connotata da dolo contabile e da solidarietà, con conseguente imputazione delle poste a ciascuno riferibili. Nella determinazione del quantum il giudice deve tener conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione e dalla comunità amministrata in relazione al comportamento contestato, ex art. 1, comma 1-bis, legge 14 gennaio 1994, n. 20, con la conseguenza che le somme possono essere equitativamente ridotte ai sensi dell’art. 1226 c.c. Il credito risarcitorio ha natura di debito di valore, con rivalutazione anno per anno e interessi legali dalla notifica dell’invito a dedurre.

Il Fatto

La Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio tre soggetti, nella rispettiva qualità di Presidenti di due società in house di una Provincia e di consulente delle medesime, chiedendone la condanna al pagamento di complessivi € 843.382,32 in favore della Regione Lazio, quale quota del trenta per cento del danno alla finanza pubblica complessivamente contestato. La prospettazione attorea riguarda contributi pubblici regionali destinati a percorsi formativi e ad azioni progettuali in favore di lavoratori socialmente utili, che, pur rendicontati, non sarebbero stati effettivamente realizzati. Nel corso della fase preprocessuale erano state introdotte eccezioni di prescrizione e in ordine ai vantaggi conseguiti; i convenuti hanno resistito nel merito, contestando l’elemento oggettivo e quello soggettivo dell’illecito contabile, e in via subordinata hanno sollecitato una rideterminazione del rispettivo contributo causale.

La Regione ha spiegato intervento ad adiuvandum in favore della Procura regionale, sollecitando l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nell’atto di citazione. La causa è stata discussa e introitata per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di prescrizione, dando applicazione all’art. 1, comma 2, legge 14 gennaio 1994, n. 20, che fissa il termine quinquennale con decorrenza dal giorno di verificazione del fatto dannoso o, in caso di occultamento doloso, dal giorno della scoperta. Nella specie, il dies a quo è individuato nel rinvio a giudizio, per l’ipotesi di occultamento doloso connesso a fatti di astratta rilevanza penale. La costituzione di parte civile della Regione nel processo penale determina un effetto interruttivo permanente, con la conseguenza che l’azione risarcitoria è tempestiva; per uno dei convenuti rileva altresì la sospensione della prescrizione disposta dalla normativa emergenziale, richiamata con riguardo alla disciplina dettata dall’art. 85, comma 4, d.l. 18/2020, convertito in legge n. 27/2021.

Nel merito, la Corte ritiene che le rendicontazioni fossero ideologicamente false e che i corsi di formazione siano stati meramente fittizi, come confermato dalle testimonianze assunte in sede penale e dalla documentazione acquisita. Le condotte sono imputate ai vertici delle società percettrici dei fondi, che hanno organizzato, programmato e ideato l’operazione, e al consulente, per il ruolo fattivamente svolto, in ragione dell’alta professionalità rivestita, con imputazione a ciascuno secondo il rispettivo apporto. È emerso il dolo contabile, consistente nella volontà consapevole di produrre l’evento dannoso mediante realizzazione, utilizzazione e trasmissione di documentazione di rendicontazione falsa, cui consegue il regime della solidarietà ex art. 1 legge 14 gennaio 1994, n. 20, limitata, nel quantum, per uno dei convenuti al solo rendiconto dell’anno 2011.

La Corte considera tuttavia che le somme non sono state apprese per finalità meramente privatistiche, ma indirizzate a lavoratori socialmente utili, bisognosi di tutela, e che i corsi avrebbero comunque dovuto puntare al loro reinserimento. Su questa base applica il criterio dei vantaggi comunque conseguiti all’amministrazione e dalla comunità amministrata ex art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994 e, facendo ricorso all’art. 1226 c.c., riduce equitativamente le somme: € 100.000,00 con riguardo al rendiconto 2011, in solido tra tre convenuti, ed € 300.000,00 con riguardo agli altri rendiconti, in solido tra due di essi.

Quanto agli accessori, la Corte qualifica l’illecito come debito di valore e, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.UU. 17 febbraio 1995, n. 1712; Sez. III, 10 marzo 2006, n. 5234), riconosce gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno, con decorrenza dalla notifica dell’invito a dedurre, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della decisione fino all’effettivo soddisfo ex art. 1282, primo comma, c.c. Le spese del giudizio, liquidate a cura della Segreteria ex art. 31, quarto comma, c.g.c., seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti in solido.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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