Contribuzione figurativa per invalidità superiore al 74%: accertamento unitario e legittimazione INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 125 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio della contribuzione figurativa previsto dall’art. 80, comma 3, legge n. 388 del 2000 presuppone l’accertamento dello stato di invalidità superiore al 74 per cento, quale requisito costitutivo del diritto. L’accertamento ha natura unitaria e strumentale rispetto alla prestazione pensionistica richiesta, con la conseguenza che non è ravvisabile alcun difetto di interesse ad agire in capo al lavoratore ancora in servizio. Nelle controversie relative allo stato di invalidità civile, l’INPS è l’unico soggetto titolare del potere amministrativo e, quindi, l’unico legittimato passivo. Il giudizio tecnico espresso dal consulente d’ufficio, se analiticamente motivato, coerente e completo, è idoneo a fondare il riconoscimento del requisito, anche in difformità dal verbale della Commissione medica.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente di una struttura sanitaria pubblica ancora in attività di servizio, ha chiesto l’accertamento dell’invalidità superiore al 74 per cento e il conseguente diritto ai benefici previsti dall’art. 80, comma 3, legge n. 388 del 2000, utili ai fini pensionistici. La Commissione medica aveva riconosciuto un’invalidità del 67 per cento, insufficiente per l’accesso al beneficio.
L’INPS si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire e per omessa previa domanda amministrativa, oltre al difetto di legittimazione passiva, sostenendo nel merito l’infondatezza della domanda. Disposta consulenza tecnica d’ufficio, il Collegio medico legale ha accertato un’invalidità del 76,17 per cento dalla data della domanda.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto respinto le eccezioni preliminari, ritenendole destituite di fondamento. Quanto all’interesse ad agire, l’oggetto della domanda concerne il riconoscimento dell’invalidità finalizzato a benefici di legge e, nella specie, ai contributi figurativi destinati a incrementare l’anzianità contributiva di un trattamento pensionistico pubblico, come già affermato da Cass. ord. n. 62/2018. Sussiste quindi un rapporto di strumentalità tra l’accertamento dello status e la prestazione che si intende ottenere, non essendo richiesto che il rapporto di lavoro sia già cessato.
La Corte ha poi escluso il dedotto difetto di legittimazione passiva. L’INPS è il soggetto che la legge identifica come titolare esclusivo del potere amministrativo in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché dell’emanazione dei provvedimenti pensionistici: è dunque l’unico legittimato passivo nelle relative controversie. Poiché la ricorrente aveva attivato presso l’INPS la procedura di accertamento dello stato e del grado di invalidità, l’unico soggetto da evocare in giudizio è l’INPS – Gestione dipendenti pubblici.
Il percorso argomentativo si fonda sul principio dell’unicità dell’accertamento, funzionale all’esigenza di evitare che il medesimo fatto presupposto possa essere diversamente valutato a seconda del contesto valutativo. Sul punto il Decidente richiama le Sezioni Riunite della Corte dei conti, sentenza n. 12/2023/QM/PRES, pur nel differente ambito delle pensioni di privilegio.
Nel merito, la questione involge elementi tecnici della scienza medica, già oggetto di CTU ai sensi dell’art. 166 c.g.c. Il consulente ha riconosciuto un’invalidità del 76,17 per cento, applicando la formula riduzionistica di Balthazard alla pluralità delle infermità e attribuendo a ciascuna la relativa percentuale secondo la tabella approvata con D.M. 5 febbraio 1992. Il giudice ha condiviso integralmente le valutazioni peritali, ritenendole correttamente motivate, analitiche, logicamente coerenti e complete, con pieno rispetto del contraddittorio tecnico tra le parti. Non ravvisando elementi per discostarsi dal giudizio tecnico, la Corte ha dichiarato sussistente il requisito dello stato di invalidità superiore al 74 per cento e ha riconosciuto il diritto della ricorrente alla contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici, compensando le spese in ragione della complessità delle questioni mediche.
Nota della Redazione
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