Danno da disservizio e lesione del nesso sinallagmatico nel pubblico impiego (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 144 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, la pendenza del processo penale per i medesimi fatti non giustifica la sospensione del giudizio contabile, poiché difettano il vincolo di pregiudizialità logico-giuridica richiesto dall’art. 106, comma 1, c.g.c. e la necessità di un accertamento con efficacia di giudicato. Il giudice contabile procede pertanto ad autonoma valutazione degli elementi istruttori acquisiti anche in sede penale. Il danno da disservizio è configurabile sia come interruzione del nesso sinallagmatico tra prestazione e retribuzione per sviamento della funzione pubblica, sia come costo sostenuto dall’amministrazione per ripristinare l’efficienza e la legalità perdute, richiedendosi in ogni caso un pregiudizio effettivo, concreto e attuale, liquidabile equitativamente ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio ha convenuto in giudizio un dipendente dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma, chiedendone la condanna al pagamento di € 60.880,05 a titolo di danno da disservizio e da lesione del nesso sinallagmatico. All’epoca dei fatti contestati il convenuto rivestiva qualifica di funzionario e di sindacalista.

La vicenda trae origine da una denuncia dell’Ispettorato, secondo cui il convenuto, negli anni dal 2017 al 2019, abusando della propria posizione avrebbe promesso a più persone l’assegnazione di posti di lavoro presso altri uffici pubblici in cambio di somme di denaro. A seguito di tali fatti il convenuto è stato sottoposto ad arresti domiciliari, sospeso dal servizio, riammesso e poi nuovamente sospeso in via cautelare dopo il rinvio a giudizio per traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis cod. pen. Per far fronte alla carenza di organico l’amministrazione ha assegnato due unità di personale, sostenendo un costo di € 22.251,05.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di sospensione del giudizio proposta dalla difesa ai sensi dell’art. 106 c.g.c. La norma richiede non un mero collegamento tra giudizi, ma un vero vincolo di consequenzialità logica e giuridica, con accertamento richiesto dalla legge con efficacia di giudicato. Nel caso di specie la qualificazione penalistica dei fatti non influenza la decisione contabile, che riposa sull’autonoma valutazione dell’elemento psicologico e del danno.

È respinta anche l’eccezione di nullità dell’atto di citazione ex art. 86, comma 2, lett. c), c.g.c. Le voci di danno risultano individuate nelle loro componenti e determinate secondo criteri illustrati; la correttezza di tale quantificazione attiene al merito.

Nel merito il Collegio ravvisa la sussistenza di una condotta illecita imputabile a titolo di dolo, desunta dalla convergenza delle dichiarazioni raccolte in sede penale e dagli accrediti sul conto corrente. Quanto al danno da disservizio per sviamento funzionale, la Procura lo aveva quantificato equitativamente al 70% della retribuzione lorda del triennio 2017-2019. Il Collegio ritiene tale percentuale eccessiva rispetto al numero e alle modalità degli episodi e reputa proporzionato applicare il 15% della retribuzione, per un importo di € 8.277,62.

Quanto al secondo profilo di danno, relativo ai maggiori costi sostenuti dall’amministrazione per ripristinare efficienza e legalità a seguito dell’allontanamento e della sospensione del convenuto, l’importo di € 22.251,05 è dettagliatamente indicato nella nota dell’Ispettorato ed è direttamente imputabile al convenuto. La domanda è pertanto accolta parzialmente, con condanna al pagamento complessivo di € 30.528,67, oltre rivalutazione e interessi dalla sentenza, e con obbligo di rifusione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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