Rinuncia agli atti e accettazione della controparte non costituita nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 145 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, retto dal principio dispositivo, l’art. 110, comma 3, c.g.c. va interpretato nel senso che l’accettazione della rinuncia agli atti deve provenire dalla controparte costituita, secondo la corrispondente disciplina del codice di rito civile. Tuttavia, la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a coltivare il giudizio rende inutilmente dilatoria la regolarizzazione del contraddittorio e determina comunque l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 110, comma 6, c.g.c.. La declaratoria di estinzione per rinuncia non dà luogo a pronuncia sulle spese, ai sensi dell’art. 110, comma 7, c.g.c.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico in qualità di ex militare, ha chiesto la rideterminazione della pensione con attribuzione dei benefici previsti dall’art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973, ossia il ricalcolo della quota retributiva con l’aliquota di rendimento al 44%, oltre rivalutazione e interessi.
Nel corso del giudizio l’INPS ha riconosciuto la pretesa e liquidato quanto dovuto. Il ricorrente, preso atto dell’intervenuto soddisfacimento, ha depositato atto di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese, dichiarando di non aver notificato alla controparte il decreto di fissazione dell’udienza. All’udienza il difensore ha confermato la rinuncia.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico affronta anzitutto il tema della regolare instaurazione del contraddittorio. L’INPS non risulta costituita, poiché lo stesso ricorrente ha dichiarato di non aver proceduto alla notifica del decreto di fissazione dell’udienza. La questione è se la rinuncia possa produrre effetti in assenza di controparte costituita.
Il Collegio richiama l’art. 110, comma 3, c.g.c., che subordina gli effetti della rinuncia agli atti all’accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme, prescindendo dalla sua costituzione in giudizio. La norma viene letta alla luce della giurisprudenza contabile, secondo cui l’accettazione deve intervenire ad opera della controparte costituita, alla stregua della corrispondente disposizione del codice di rito civile: sul punto è citata Corte conti, Sez. II app. n. 88/2018.
La Corte ritiene però che la dichiarazione di rinuncia renda inutilmente dilatoria la regolarizzazione del contraddittorio. La sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a coltivare il giudizio determinerebbe, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 110, comma 6, c.g.c., ossia l’estinzione del giudizio. La soluzione processuale non cambierebbe, sicché non vi è ragione di imporre un adempimento privo di utilità.
Il Giudice dichiara pertanto estinto il giudizio. Ai sensi dell’art. 110, comma 7, c.g.c., la declaratoria di estinzione per rinuncia non dà luogo a pronuncia sulle spese: nulla è disposto al riguardo.
Nota della Redazione
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