Estinzione del giudizio pensionistico per mancata comparizione e prova della notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 147 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito pensionistico pubblico, cui si applicano i principi di oralità, concentrazione e immediatezza propri del rito del lavoro, la mancata comparizione delle parti alla prima udienza impone la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione immediata del processo. Il giudice dichiara l’estinzione anche quando manchi in atti la prova della rituale notifica alla parte resistente del decreto di fissazione dell’udienza, pur ritualmente comunicato a cura della Segreteria. La regola processuale trova fondamento negli artt. 24 e 111 Cost. e negli artt. 181 e 309 cod. proc. civ., da interpretarsi in senso costituzionalmente orientato alla luce dei principi di ragionevole durata del processo e di efficienza processuale.

Il Fatto

La ricorrente agisce davanti alla Corte dei conti per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità del genitore defunto. A fondamento della domanda deduce la propria condizione di figlia maggiorenne invalida totale, fiscalmente a carico del genitore.

Nel giudizio il ricorso non è stato notificato nei termini di legge e l’INPS non si è costituito. All’udienza pubblica del 17 ottobre 2023 nessuno è comparso per le parti. In atti manca la prova della rituale notifica alla parte resistente del decreto di fissazione dell’udienza, che risulta comunicato a cura della Segreteria il 22.03.2023.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico delle pensioni affronta anzitutto il profilo processuale. Il rito pensionistico pubblico è disciplinato dalle regole del rito del lavoro, richiamate in virtù dei principi di oralità, concentrazione e immediatezza. Da tali principi discende una conseguenza precisa sul piano della sequenza processuale.

In caso di mancata comparizione delle parti alla prima udienza, il giudice non può proseguire il giudizio: deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l’estinzione immediata. La regola è ricavata dal combinato disposto degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ., letti in sintonia con gli artt. 24 e 111 Cost.

L’interpretazione delle norme processuali deve essere costituzionalmente orientata. Il giudice valorizza i principi di ragionevole durata del processo e di efficienza processuale, che impediscono di mantenere in vita un giudizio nel quale le parti non hanno dato impulso alla prima udienza. La mancanza di comparizione, quindi, non resta un dato neutro, ma assume rilievo estintivo.

Nel caso concreto, assente in atti la prova della rituale notifica alla parte resistente del decreto di fissazione di udienza, il giudice dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla per le spese. La decisione è adottata in camera di consiglio il 17 ottobre 2023 e pubblicata mediante deposito in Segreteria il 09.04.2024.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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