Tardiva riassunzione ex art. 199 c.g.c.: estinzione del giudizio pensionistico per decorso del termine perentorio (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 248 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione della sentenza d’appello della Corte dei conti, contenente dati sensibili, è ritualmente effettuata ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.l. n. 179/2012 mediante p.e.c. che non allega l’atto ma lo rende disponibile al destinatario sul fascicolo on-line, accessibile con SPID. Da tale comunicazione decorre il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione del giudizio ex art. 199, comma 3, c.g.c., non ostandovi l’assenza di notifica dell’estratto cartaceo. La riassunzione tardiva determina l’estinzione del giudizio di rinvio ai sensi dell’art. 111 c.g.c., con efficacia limitata all’oggetto del giudizio rimesso e non anche sulle statuizioni coperte da giudicato.

Il Fatto

Un medico del Servizio Sanitario Nazionale, titolare di pensione a carico della Gestione pubblica, aveva proposto ricorso dinanzi al giudice contabile avverso la rideterminazione del trattamento pensionistico e il contestuale recupero di somme già corrisposte nel periodo 2010-2021, chiedendo in subordine l’applicazione della corretta percentuale di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo.

Dopo una prima sentenza di accoglimento della domanda subordinata, la Terza Sezione giurisdizionale centrale d’appello, con sentenza n. 175/2025, aveva accolto parzialmente l’appello del pensionato e, rilevata l’omessa pronuncia del primo giudice sulla legittimità del recupero, aveva rimesso gli atti per il giudizio di merito sul punto ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c., oltre che per la pronuncia sulle spese del grado. Il pensionato riassumeva il giudizio, ma l’INPS eccepiva l’estinzione per tardività della riassunzione, assumendo che la sentenza d’appello fosse stata ritualmente comunicata via p.e.c. il 2 dicembre 2025.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha accolto l’eccezione preliminare dell’INPS, dichiarando estinto il giudizio. La decisione si fonda sull’accertamento della ritualità della comunicazione della sentenza d’appello, avvenuta mediante p.e.c. in data 2 dicembre 2025 nel rispetto delle regole speciali previste per gli atti contenenti dati sensibili.

La Corte precisa che, ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.l. n. 179/2012, la comunicazione di documenti contenenti dati sensibili è effettuata solo per estratto, con messa a disposizione dell’atto integrale sul fascicolo on-line accessibile tramite SPID. Tale modalità, conformemente alle regole tecniche fissate dal d.P.R. Corte dei conti n. 126/2022 e dall’art. 6 c.g.c., integra una comunicazione rituale idonea a far decorrere i termini processuali.

Ne consegue che il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione, previsto dall’art. 199, comma 3, c.g.c., era decorso il 2 marzo 2026, mentre il ricorso in riassunzione è stato depositato il successivo 5 marzo 2026. La tardività determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 111 c.g.c., applicabile anche ai giudizi pensionistici ex art. 7, comma 1, c.g.c..

Il giudice chiarisce, infine, che l’estinzione opera soltanto sull’oggetto del giudizio di rinvio — ossia la verifica della legittimità, sussistenza, misura e modalità del recupero dell’indebito — mentre resta coperta da giudicato la statuizione d’appello che ha riconosciuto il diritto del pensionato al cumulo nella misura del 70% dei redditi da lavoro autonomo eccedenti il minimo, anziché nella misura del 50% applicata dall’Istituto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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