Estinzione del processo per mancato deposito delle prove di notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 212 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile pensionistico l’estinzione del processo consegue al mancato deposito, da parte del ricorrente, delle prove dell’avvenuta notifica del ricorso entro il decimo giorno precedente la data di udienza, secondo quanto prescrive l’art. 155, comma 5 bis, c.g.c. Il termine è funzionale alla regolare instaurazione del contraddittorio e la sua inosservanza è rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 111 c.g.c., non richiedendo alcuna eccezione di parte né la costituzione del convenuto. La declaratoria di estinzione prescinde dall’esame del merito della pretesa pensionistica, con assorbimento di ogni altra questione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva adito la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio, chiedendo l’accertamento del diritto, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, al ricalcolo, alla riliquidazione e al pagamento del trattamento pensionistico erogato, con attribuzione alla parte retributiva della pensione dell’aliquota di rendimento del 44% per le anzianità di servizio maturate fino al 31.12.1995.

L’INPS non si costituiva in giudizio. All’udienza del 15.04.2024, non essendo comparso il difensore del ricorrente, il ricorso era trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico ha rilevato d’ufficio un vizio procedurale preliminare all’esame del merito. Il ricorrente non aveva osservato il disposto dell’art. 155, comma 5 bis, c.g.c., a norma del quale il ricorrente deve depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.

L’inosservanza di tale incombente determina l’estinzione del processo ex art. 111 c.g.c. Il giudice ha pertanto dichiarato estinta la controversia senza procedere all’accertamento della fondatezza della domanda pensionistica.

La decisione conferma il carattere perentorio del termine di deposito delle prove di notifica nel rito contabile. Il mancato assolvimento dell’onere impedisce la verifica della regolarità della vocatio in ius e preclude la trattazione del merito, restando irrilevante la mancata costituzione della parte convenuta.

Nulla è stato disposto per le spese di giudizio. La sentenza è stata pronunciata in composizione monocratica e definita con declaratoria di estinzione, con trasmissione degli atti alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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