Cessazione della materia del contendere sulla riliquidazione pensionistica militare (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 18 del 18.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995 in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità compresa tra i quindici e i diciotto anni va calcolata applicando a ogni anno utile il coefficiente di rendimento del 2,44%. Il riconoscimento della pretesa sostanziale da parte dell’ente previdenziale nel corso del giudizio, mediante l’adozione del provvedimento di riliquidazione in conformità ai principi delle Sezioni riunite n. 1/2021, determina la cessazione della materia del contendere. Il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti preclude al giudice la pronuncia sul diritto sostanziale e consente la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

Il ricorrente, militare appartenente al Corpo dei carabinieri, ha prestato servizio dal 20 gennaio 1982 al 31 luglio 2019 ed è titolare di pensione ordinaria diretta di anzianità liquidata con il sistema misto a decorrere dal 1° agosto 2019 con provvedimento del 5 luglio 2019.

L’interessato ha contestato il criterio di calcolo applicato dall’INPS, che aveva utilizzato l’aliquota di rendimento del 37%, prevista per il personale civile, anziché quella del 44% dettata dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 per il personale militare. Dopo il rigetto del ricorso amministrativo al Comitato provinciale, ha adito la Corte dei Conti per ottenere la riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota di rendimento sulla parte retributiva, oltre arretrati, interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

L’oggetto del giudizio attiene alla rideterminazione del trattamento pensionistico liquidato con sistema misto in applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. La norma riconosce al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile una pensione pari al 44% della base pensionabile, con aumento dell’1,80% per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.

Il giudice richiama i principi affermati dalle Sezioni riunite n. 1/2021 di questa Corte, che hanno composto il conflitto interpretativo sull’art. 54 per il personale militare cessato con anzianità inferiore ai venti anni al 31 dicembre 1995 ma compresa tra quindici e diciotto anni. In tal caso la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile.

L’INPS, in attuazione di tale pronuncia, ha emanato la circolare n. 107 del 14.7.2021, disponendo il riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici e riconoscendo le differenze sui ratei arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione nei limiti della prescrizione quinquennale, fermi gli effetti degli atti interruttivi anteriori.

Nel merito, il ricorrente, cessato dal servizio il 1° agosto 2019 con un’anzianità retributiva al 31 dicembre 1995 superiore a quindici anni e un’anzianità complessiva superiore a venti anni di servizio effettivo, ha diritto all’applicazione del coefficiente del 2,44% sulla quota retributiva conseguita a quella data. L’Istituto ha depositato la nuova determinazione di riliquidazione con l’attribuzione del coefficiente e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Il giudicante osserva che, pur in assenza di espressa adesione del ricorrente, la liquidazione effettuata in conformità ai principi delle Sezioni riunite n. 1/2021 ha fatto venir meno ogni contestazione sul diritto sostanziale. Richiamando Cass. n. 26299/2018, rileva che la cessazione ricorre quando sopravvengano fatti tali da eliminare le ragioni di contrasto e l’interesse al ricorso, potendo residuare un contrasto solo sulle spese, da risolvere secondo la soccombenza virtuale. Il riconoscimento della pretesa da parte dell’Istituto giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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