Controllo successivo Corte dei conti non contrasta con Ragioneria (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 20 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale, in punto di diritto, tra l’ufficio di controllo della Ragioneria territoriale dello Stato e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto, con esecuzione dello stesso nonostante le osservazioni impeditive. La sola tardività nella trasmissione del provvedimento al controllo preventivo, che abbia impedito alla RTS di esercitare la propria funzione, non integra il presupposto del controllo successivo. In mancanza di una divergenza interpretativa in punto di diritto, e in presenza di una mera questione procedurale di tempistiche di invio, non ricorrono i presupposti di legge e la Sezione dichiara il non luogo a provvedere.

Il Fatto

La Ragioneria territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un contratto di assunzione a tempo indeterminato di una docente, stipulato da un istituto comprensivo statale, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011.

La RTS aveva restituito il provvedimento privo di visto per la violazione dei termini di cui all’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011, che impone la trasmissione degli atti al controllo preventivo contestualmente alla loro adozione. Il dirigente scolastico, dato conto delle ragioni del ritardo, aveva chiesto la registrazione ai sensi dell’art. 10. Il contratto è stato poi vistato e trasmesso alla Sezione, insieme ad altri settantasette provvedimenti analoghi, per la valutazione collegiale.

La Motivazione della Corte

La Sezione afferma in via preliminare la propria competenza sulla questione, circoscritta territorialmente alla sola RTS di Venezia, non risultando altri provvedimenti analoghi inoltrati dalle altre Ragionerie del Veneto né precedenti in banca dati. Rileva altresì l’inconferenza della giurisprudenza contabile richiamata dalla RTS, che attiene a casi in cui le criticità riguardavano termini stabiliti a pena di decadenza o si aggiungevano a plurime illegittimità, con atti comunque scrutinati nel merito.

Il Collegio ricostruisce il presupposto sostanziale del controllo: l’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, nel prevedere l’invio degli atti corredati delle osservazioni impeditive e della documentazione, richiede un contrasto reale tra l’ufficio di controllo e il dirigente responsabile, che si traduce nell’assunzione espressa della responsabilità per l’esecuzione dell’atto. La Corte è chiamata a valutare la fondatezza delle osservazioni ovvero il corretto esercizio della facoltà riconosciuta al dirigente di non conformarvisi, quale garante della corretta gestione del bilancio dello Stato.

Ne derivano due corollari. Restano irrilevanti le divergenze meramente formali che non sfocino in un reale contrasto interpretativo in punto di diritto. E non può attivarsi il controllo successivo ove il dirigente non abbia esplicitamente richiesto di dare ulteriore corso al provvedimento sotto la propria responsabilità, pur avendo insistito per la sua esecuzione: in tal caso l’atto è ricondotto alla conclusione dell’ordinaria procedura di controllo, difettando sia la situazione di incertezza da rimuovere sia l’esigenza di verificare la legittimità e la responsabilità dell’operato del dirigente.

Nel caso concreto, l’unico profilo di contestazione non superato è la tardiva trasmissione del contratto — di durata, a tempo indeterminato — e su tale sola motivazione la RTS ha omesso il controllo preventivo. Non emergono questioni interpretative sulla regolarità amministrativa e contabile dell’atto, ma solo tematiche procedurali di tempistiche di invio, per le quali il legislatore non ha previsto conseguenze specifiche. Il caso esula dunque dal perimetro dell’art. 10. La Sezione dichiara pertanto il non luogo a provvedere, con restituzione dell’atto così come pervenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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