Beneficio contributivo e accertamento medico-legale sotto il 74 per cento (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 190 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio contributivo di cui all’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000 presuppone un’invalidità superiore al 74 per cento, accertata con criteri medico-legali tabellari. Il giudice contabile, in presenza di un accertamento tecnico d’ufficio rigoroso e condiviso, non può discostarsene sulla base delle sole allegazioni di parte. La circostanza che il richiedente sia ancora in servizio non integra carenza di interesse ad agire, avendo la domanda natura di accertamento finalizzato all’accreditamento della maggiorazione figurativa. Il difetto di legittimazione passiva dell’INPS è superato quando il beneficio sia richiesto quale contribuzione figurativa connessa alla posizione assicurativa.
Il Fatto
La ricorrente, invalida civile riconosciuta nella misura del 75 per cento con verbale del 23.01.2017 e revisione fissata a gennaio 2019, chiedeva all’INPS il beneficio contributivo di cui all’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000 con istanza del 28.08.2019. La Commissione medica dell’INPS, nella seduta del 25.03.2019, aveva invece accertato una riduzione permanente della capacità lavorativa del 60 per cento, escludendo il requisito.
La ricorrente impugnava il verbale davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, deducendone l’illegittimità per la natura e la gravità delle patologie. L’INPS eccepiva la mancata presentazione della domanda amministrativa in violazione dell’art. 153 cgc., il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile disattende anzitutto l’eccezione di carenza di interesse ad agire. Lo stato di servizio della ricorrente non è ostativo, perché la domanda ha natura di accertamento ai fini dell’accreditamento di una maggiorazione figurativa destinata alla futura pensione. Il beneficio opera così in funzione della posizione assicurativa già in essere.
Nel merito il ricorso è infondato. La Corte rileva che l’istruttoria amministrativa aveva già espresso motivati pareri negativi e che il CTU disposto con ordinanza n. 37/2022 ha confermato il medesimo esito. Il Collegio medico-legale ha passato analiticamente in rassegna le vicende sanitarie, traendo dal carteggio argomenti logici per un giudizio corretto e completo.
Il consulente ha applicato i criteri del D.M. 05.02.1992: alla sindrome ansiosa depressiva endoreattiva grave ha assegnato il 35 per cento; alla spondiloartrosi il 15 per cento; all’ipertensione, in buon compenso farmacologico, una valutazione inferiore al 15 per cento; alla gonartrosi e condropatia il 15 per cento; alla coxartrosi, priva di impegno funzionale, una percentuale inferiore al 15 per cento. Le restanti patologie sono state ritenute non valutabili.
Sulle infermità coesistenti il consulente ha applicato la formula di Balthazard, giungendo a un’invalidità complessiva del 66 per cento. Tale valore resta sotto la soglia del 74 per cento richiesta dalla norma e non si discosta in modo sostanziale dalla valutazione del Centro medico legale. Il parere, condiviso per rigore logico-scientifico, è risultato decisivo per il rigetto: la pretesa è priva di fondamento giuridico.
Le spese di lite sono state compensate. La sentenza è stata pronunciata in composizione monocratica e pubblicata mediante deposito in Segreteria il 07.05.2024.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.