Parificazione del conto giudiziale attestata dal funzionario delegato (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 361 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il difetto di parificazione rilevato dal Magistrato istruttore non integra motivo di irregolarità quando l’avvenuta parificazione sia utilmente attestata da dichiarazione proveniente dal funzionario delegato titolare della relativa competenza, la cui sottoscrizione con firma digitale risulti comprovata in atti. Il difetto è pertanto imputabile alle sole erronee modalità di trasmissione e deposito del conto presso la Sezione. L’omesso deposito della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c., adempimento estraneo alla gestione dell’agente contabile e successivo alla presentazione del conto, non incide sulla valutazione di regolarità dello stesso e non integra condizione di procedibilità.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto giudiziale reso dall’agente contabile incaricato della riscossione delle entrate di pertinenza dei Servizi di pubblicità immobiliare di una Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate per l’esercizio 2018, depositato in data 11 ottobre 2019.

Con la relazione di irregolarità, il Magistrato istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo del conto. Rilevava che la sottoscrizione con firma digitale era stata attestata dal Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato contestualmente al visto di regolarità ai sensi dell’art. 623 del reg. cont. St., essendosi resa necessaria l’attestazione per l’impossibilità di caricare il file originario, scaduto nelle more il certificato di validità della firma dell’agente. Nulla era detto sulla parificazione, di cui il documento depositato presso la Sezione risultava privo. Su questa base il Magistrato concludeva per la dichiarazione di irregolarità del conto. L’agente contabile depositava memoria, producendo il file originario e la nota di trasmissione alla Ragioneria.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ritiene che sussistano elementi sufficienti per superare le contestazioni del Magistrato istruttore in ordine all’irregolarità connessa alla mancata parificazione del conto giudiziale da parte dell’Amministrazione.

L’agente ha prodotto, unitamente al file originario sottoscritto con firma digitale, la nota con cui il funzionario delegato della Direzione regionale aveva trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato, a mezzo pec, il conto. In tale comunicazione lo stesso funzionario ha dichiarato che il conto trasmesso era stato “parificato ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 123/2011“.

L’avvenuta parificazione, non risultante dal conto e dalla documentazione depositata dalla Ragioneria, può ritenersi utilmente attestata anche dalla predetta dichiarazione, proveniente dallo stesso soggetto titolare della relativa competenza e la cui sottoscrizione con firma digitale è stata comprovata in atti con la produzione del relativo file. Il difetto di parificazione rilevato dal Magistrato istruttore è dunque da attribuirsi esclusivamente ad erronee modalità di trasmissione e deposito del conto presso la Sezione.

Nel merito, il conto appare regolare, non ostando nulla alla sua approvazione e al conseguente discarico dell’agente. Il conto è redatto in conformità al modello di rito e riporta i contenuti richiesti dall’art. 621 reg. cont. St., con schema riassuntivo degli importi riscossi e riversati per capitoli e capi, e relativi sub conti analitici. Quanto all’omesso deposito della relazione prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., la Sezione esclude che essa integri una condizione di procedibilità dell’esame del conto — come invece la parificazione — pur rimarcandone l’obbligatorietà e la correlativa responsabilità in caso di omissione. Trattandosi di adempimento estraneo alla gestione dell’agente contabile e successivo alla presentazione del conto, esso non rileva ai fini della regolarità. In assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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