Acquisto di partecipazione in società in house: l’onere motivazionale rafforzato ex art. 5 TUSP si estende all’intera operazione economica (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo esercitato dalla Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 sugli atti di acquisizione di partecipazioni societarie pubbliche postula uno scrutinio pieno, non meramente estrinseco, che non si estende al merito amministrativo ma verifica la ragionevolezza dei mezzi impiegati rispetto agli obiettivi perseguiti. La valutazione della sostenibilità finanziaria assume duplice accezione: oggettiva, riguardante la capacità della società di garantire l’equilibrio economico-finanziario in via autonoma e prospettica, e soggettiva, concernente la copertura delle spese e gli oneri indiretti in capo all’ente partecipante. L’analisi della convenienza economica esige che l’amministrazione espliciti la finalità dell’operazione e i vantaggi risultanti dal confronto con soluzioni gestionali alternative. Lo scrutinio non può limitarsi all’acquisto della partecipazione ma deve estendersi all’intero complesso dell’operazione, ivi incluso l’impegno economico derivante dall’affidamento del servizio alla società in house, permanendo l’obbligo di motivazione analitica rafforzata ex art. 4 TUSP anche quando l’operazione è strumentale all’affidamento in house providing.
Il Fatto
Il Comune di Prata di Pordenone ha deliberato l’acquisto di quindici azioni della società Gestione Servizi Mobilità s.p.a., per un valore di € 4.800,00 oltre spese notarili, corrispondente allo 0,10% del capitale sociale. L’operazione è finalizzata all’affidamento diretto, tramite lo strumento dell’in house providing, del servizio di manutenzione del verde pubblico per il periodo fino al 31 dicembre 2029. L’amministrazione motiva la scelta con la criticità strutturale del personale interno, colpito da turnover pensionistico, e con la necessità di sostituire il principale trattore tosaerba, il cui costo risulterebbe difficilmente sostenibile.
La deliberazione consiliare, trasmessa alla Sezione di controllo ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, è corredata dalla relazione analitica ex art. 5 TUSP, dalla relazione ex art. 14 del d.lgs. n. 201/2022, dallo statuto societario e dallo schema di contratto di servizio. A seguito di richiesta istruttoria e di contraddittorio, l’ente ha fornito chiarimenti integrativi depositando il bilancio d’esercizio 2025 della società e precisando la copertura finanziaria dell’operazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione preliminarmente verifica la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi del controllo, radicando la propria competenza territoriale e confermando la legittimazione del Consiglio comunale all’adozione dell’atto, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 175/2016. Sul piano finalistico riconosce che la manutenzione del verde pubblico costituisce servizio di interesse economico generale di livello locale, rientrando nelle attività consentite dall’art. 4, comma 2, del TUSP, e che l’oggetto sociale della partecipata risulta coerente con l’attività istituzionale dell’ente. Pur non ravvisando elementi ostativi, la Corte evidenzia che la stretta necessarietà dello strumento societario non può essere fatta derivare solo dall’analisi di sostenibilità e convenienza, richiedendo una valutazione autonoma circa la necessità del ricorso al modulo societario.
Quanto alla sostenibilità finanziaria oggettiva, la Sezione valuta positivamente i dati economico-patrimoniali della società emersi dal bilancio 2025, depositato in sede di contraddittorio, che confermano la crescita di utile, patrimonio netto e valore della produzione, e l’assenza di debiti finanziari. Ritiene pertanto assolto l’obbligo motivazionale sul punto. Con riguardo al profilo soggettivo, la Corte rileva che l’atto deliberativo non recava elementi attestanti la specifica copertura finanziaria, successivamente precisata con l’indicazione del capitolo di bilancio dedicato all’acquisizione di partecipazioni.
La parte più significativa della motivazione concerne l’estensione dello scrutinio all’intero complesso operativo. La Sezione osserva che l’esame non può limitarsi al costo dell’acquisto societario, ma deve comprendere l’impegno economico derivante dall’affidamento del servizio, che “necessariamente rientra nella valutazione di sostenibilità e convenienza richiesta dal TUSP”. Viene stigmatizzata la mancata chiara esplicazione dell’onerosità complessiva dell’operazione, atteso che il corrispettivo del servizio, stimato in € 29.171,60 annui secondo i prezzi della partecipata, risulta inferiore rispetto ai prezzi della Centrale unica di committenza regionale, ma una valutazione esaustiva avrebbe dovuto considerare l’eventuale ampliamento del servizio e i relativi oneri futuri.
Quanto alla convenienza economica, la Corte ritiene che il confronto con il mercato effettuato tramite i prezzi delle convenzioni quadro CUC sia rappresentativo, ma evidenzia che l’analisi avrebbe potuto essere estesa ad altre realtà, non essendo le amministrazioni obbligate a rivolgersi esclusivamente alla centrale di committenza. La Sezione, pur riconoscendo la ragionevolezza della scelta dell’affidamento in house, anche per la maggiore penetranza del controllo analogo rispetto al contratto con un soggetto terzo, richiama l’ente a una più chiara esplicazione del progetto complessivo, del fabbisogno finanziario e della disponibilità delle risorse in relazione alla durata dell’affidamento, posto che la qualità di socio permane oltre l’arco contrattuale e può determinare oneri indiretti connessi all’esercizio delle funzioni di controllo sull’organismo partecipato.
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Nota della Redazione
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