Cessata materia del contendere per liquidazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 203 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, la sopravvenuta liquidazione della prestazione richiesta con il ricorso integra una fattispecie di cessazione della materia del contendere. Quando l’amministrazione previdenziale abbia provveduto alla rideterminazione e al pagamento di quanto domandato, con erogazione degli arretrati e degli accessori di legge, il giudizio non può che concludersi con la declaratoria di estinzione per venir meno dell’interesse alla decisione. Ne deriva, in applicazione dei principi generali, la compensazione delle spese di lite, non essendovi soccombenza di alcuna parte.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri con il grado di Appuntato Scelto, arruolato nell’anno 1982 e collocato in quiescenza dal 18.03.2020, titolare di pensione in pagamento presso la sede INPS competente, ha adito la Corte dei conti chiedendo il ricalcolo del trattamento pensionistico.

La domanda concerneva l’applicazione, sulla quota retributiva, dell’art. 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, con conseguente riconoscimento dell’aliquota fissa del 44%. L’INPS, costituitosi in giudizio, ha rappresentato di aver già rideterminato la pensione conformemente a quanto disposto dalle Sezioni Riunite, applicando il 2,44 per cento in data 22 marzo 2022, con pagamento degli arretrati e degli accessori di legge sulla rata di giugno 2022, depositando la relativa documentazione. L’Istituto ha quindi concluso per la declaratoria di cessata materia del contendere.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha rilevato che, nelle more del giudizio, la prestazione pensionistica oggetto della domanda è stata effettivamente liquidata. Il thema decidendum dell’atto introduttivo riguardava l’applicazione dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, e l’Istituto previdenziale ha provveduto alla rideterminazione richiesta con pagamento degli arretrati.

Il Giudice unico non ha esaminato nel merito la questione interpretativa della norma invocata dal ricorrente, né ha verificato la correttezza dell’aliquota applicata dall’INPS rispetto a quella domandata. La motivazione è costruita esclusivamente sul piano processuale: constatato l’intervenuto soddisfacimento della pretesa, viene meno l’interesse alla pronuncia di merito.

Ne deriva, secondo l’insegnamento consolidato in materia, la declaratoria di cessata materia del contendere, che il giudice contabile ha qualificato come causa di estinzione del giudizio in epigrafe. Sul piano delle conseguenze economiche del processo, la Sezione ha disposto la compensazione delle spese di lite, ritenendo di non dover addossare alcun onere alla parte che aveva comunque dato luogo alla definizione della controversia attraverso la propria attività satisfattiva intervenuta in corso di causa.

Il dispositivo ha pertanto dichiarato l’estinzione del giudizio, con nulla da disporre per le spese di giudizio, demandando alla Segreteria i conseguenti adempimenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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