Perdita del finanziamento MIUR per omessa rendicontazione: danno erariale insussistente (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 15 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il danno erariale da mancata entrata si concretizza soltanto quando l’entrata pubblica non acquisita a tempo debito non è più acquisibile, essendosi estinto il relativo diritto di credito per decadenza, revoca o prescrizione. La sola temporanea mancata acquisizione non integra la lesione patrimoniale, perché solo la definitività della perdita attualizza il pregiudizio. Ne consegue che, in assenza di un provvedimento di revoca o di decadenza dal contributo, la domanda di condanna per responsabilità amministrativa va rigettata per insussistenza dell’elemento oggettivo, con assorbimento dell’accertamento sul nesso di causalità. Il termine di rendicontazione fissato dalla lex specialis non è di per sé decadenziale quando non sia prevista espressamente tale conseguenza. La nuova tipizzazione della colpa grave introdotta dalla legge n. 1 del 2026 non incide sull’accertamento del pregiudizio, che resta autonomo e dirimente.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio due dipendenti di un Comune, nelle rispettive qualità di Responsabile dell’Area Tecnica e di RUP di un appalto di efficientamento energetico e adeguamento antisismico di un plesso scolastico. L’addebito riguardava il danno erariale di euro 463.829,31, pari al contributo assegnato dal MIUR e non erogato per asserita omessa rendicontazione finale entro il termine previsto, addebitato in misura del 50% a ciascuno.
I lavori erano stati eseguiti e ultimati entro le scadenze; la documentazione finanziaria obbligatoria per la liquidazione di due stati di avanzamento e dello stato finale era stata approntata dall’ente solo in epoca successiva alla chiusura del portale ministeriale. Entrambi i convenuti hanno contestato la sussistenza del danno e della colpa grave. In pendenza del deposito è entrata in vigore la legge n. 1 del 2026, con conseguente regressione del giudizio alla fase dibattimentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha distinto le posizioni. Quanto al RUP, la ricostruzione difensiva è risultata confermata dalle comunicazioni della Regione: l’impossibilità di completare la rendicontazione derivava dall’assenza delle determine di liquidazione e dei mandati di pagamento, atti di competenza del Responsabile dell’Area Tecnica. Gli adempimenti del RUP sono stati ritenuti solleciti e conclusi entro la formazione dello stato finale.
Le censure di omessa informazione e di errata programmazione dei tempi sono state smentite, la prima dalla lettera inviata al MIUR e sottoscritta anche dall’altro convenuto, la seconda dal fatto che i lavori terminarono entro i termini. È emersa quindi l’insussistenza di una condotta illecita a carico del RUP.
Per il Responsabile dell’Area Tecnica, la Corte ha invece ravvisato violazioni gravi degli obblighi di servizio, avendo lo stesso firmato le liquidazioni del secondo e del terzo stato di avanzamento e del saldo ben oltre la scadenza, così impedendo la tempestiva rendicontazione e il nesso causale con la mancata erogazione.
Dirimente è risultato però l’accertamento del pregiudizio erariale, assorbente del nesso causale. Il Collegio ha ricondotto la fattispecie alla disciplina di settore del piano di edilizia scolastica, escludendo l’applicabilità dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023 e applicando la nozione tipizzata della legge n. 1 del 2026. Ha poi rilevato che né il decreto MIUR n. 835 del 2019 né il successivo decreto n. 34 del 2020 prevedevano la decadenza dal contributo per il mancato rispetto della scadenza di rendicontazione, a differenza del diverso termine per la proposta di aggiudicazione, nella specie rispettato.
Il decreto MIM n. 116 del 2025 ha confermato il medesimo finanziamento, non revocato né dichiarato decaduto, con credito del Comune tuttora valido ed esigibile. La Corte ha respinto la tesi del rinvio alla fase esecutiva, richiamando le Sezioni Riunite n. 7/2000/QM e n. 14/2011/QM. La domanda è stata rigettata con assorbimento di ogni ulteriore questione e liquidazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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