Indennità di funzione OO.I.S. escluse dalla base pensionistica per ultrattività d.P.C.m (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 202 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni del d.P.C.m. n. 8 del 1980, connotate da specialità, non sono state abrogate né derogate dalla legge n. 335 del 1995 di riforma del sistema pensionistico, né tacitamente per incompatibilità. La natura eccezionale delle funzioni svolte dagli appartenenti agli OO.I.S. giustifica la previsione delle indennità di funzione quale rimborso forfetario e omnicomprensivo dei disagi e dei pericoli connessi all’attività. La legge n. 124 del 2007 ha fatto salve le norme dei decreti attuativi che interessano il contenzioso del personale in quiescenza dei servizi di informazione, consentendo l’ultrattività dell’art. 18 d.P.C.m. n. 8 del 1980. Ne consegue che tali indennità non rientrano nella base pensionistica e la domanda di riliquidazione del trattamento di quiescenza è infondata.
Il Fatto
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza mediante il calcolo dell’indennità di funzione o operativa di cui all’art. 18 del d.P.C.m. n. 8 del 1980, corrisposta in servizio e non valutata in quiescenza dall’Amministrazione, con condanna al pagamento delle differenze maturate e non corrisposte, oltre interessi. In via estremamente subordinata hanno richiesto la rimessione alla Corte costituzionale della medesima norma.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla censura sulla trattenuta qualificata come illegittima imposizione fiscale, poi la prescrizione totale o parziale dei ratei anteriori al quinquennio e, in subordine, al decennio, e nel merito l’infondatezza del ricorso. Uno dei ricorrenti ha successivamente rinunciato al ricorso, senza accettazione della resistente.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha applicato il principio della ragione più liquida, che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni di cui all’art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva di economia processuale e celerità, e ha scrutinato direttamente il merito.
Il ricorso è stato ritenuto infondato. I ricorrenti fondavano la pretesa sull’intervenuta abrogazione del d.P.C.m. n. 8 del 1980 da parte dell’art. 2, comma 9, della legge n. 335 del 1995. In senso contrario si erano espresse le Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti con la sentenza n. 2/2018/QM del 29 gennaio 2018, che hanno escluso la dedotta abrogazione.
Le Sezioni riunite hanno anzitutto sottolineato che le disposizioni del d.P.C.m. n. 8 del 1980, in quanto connotate da specialità, non possono essere derogate da una legge generale successiva, quale quella di riforma pensionistica, né ritenersi tacitamente abrogate per incompatibilità. La natura eccezionale delle funzioni degli appartenenti agli OO.I.S. giustifica una certa discrezionalità nelle previsioni organizzative, anche per i profili del trattamento giuridico ed economico, e funge da parametro interpretativo, spiegando la previsione delle indennità volte a coprire i disagi e i pericoli connessi all’attività, con funzione di rimborso forfetario e omnicomprensivo.
Le Sezioni riunite hanno inoltre osservato che la riforma dei servizi di informazione e sicurezza, intervenuta con la legge n. 124 del 2007, nell’abrogare la previgente legge n. 801 del 1977 e tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto, ha espressamente fatto salve le norme dei decreti attuativi che interessano il contenzioso del personale in quiescenza dei servizi di informazione, ai fini della tutela giurisdizionale di diritti e interessi, ai sensi dell’art. 44, comma 1. Ciò consente l’ultrattività della previsione dell’art. 18 d.P.C.m. n. 8 del 1980, il cui contenuto è stato poi trasfuso nell’art. 103 del d.P.C.m. 8 aprile 2008, n. 1 e nell’art. 105 del d.P.C.m. 23 marzo 2011, n. 1.
Infondata è stata ritenuta anche la questione di legittimità costituzionale, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2021, di cui il giudice ha richiamato le argomentazioni. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione della non univocità dell’orientamento giurisprudenziale al momento della proposizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.