Pensione indiretta di guerra all’orfano maggiorenne: prova del fatto bellico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 20 del 18.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pensione indiretta di guerra spettante all’orfano maggiorenne, ai sensi degli artt. 44 e 45 del d.P.R. n. 915/1978, presuppone il concorso di tre requisiti: il requisito sanitario dell’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, il requisito reddituale nei limiti dell’art. 70 e, soprattutto, che la morte del genitore sia stata causata da un fatto di guerra, inteso come causa violenta, diretta e immediata del decesso ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 915/1978. La prova di tale nesso causale non può essere desunta dalla mera notorietà dei fatti bellici verificatisi in un determinato territorio, né dal ricorso alle norme sulla presunzione di morte dei dispersi e degli scomparsi. La pensione di guerra ha natura risarcitoria e costituisce un diritto autonomo che sorge iure proprio in capo all’avente titolo, ma resta subordinata all’accertamento rigoroso del fatto di guerra quale causa della morte.

Il Fatto

Il ricorrente, figlio di una donna deceduta durante un bombardamento, presentava nel 2016 al Ministero dell’Economia e delle Finanze domanda per il riconoscimento della pensione di reversibilità Tabella G quale orfano maggiorenne inabile, affetto da plurime patologie cardiovascolari e respiratorie. L’amministrazione, dopo aver acquisito documentazione amministrativa e sanitaria e aver disposto la visita medica del richiedente, rigettava l’istanza con determinazione del 2022, motivando che “non vi è prova della morte della madre per causa di guerra”.

Il ricorrente impugnava il diniego davanti alla Corte dei Conti, chiedendo di accertare il proprio diritto all’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro e di condannare il Ministero al pagamento dei ratei maturati e maturandi, con interessi e rivalutazione. Il ricorrente deduceva la nullità insanabile del provvedimento per violazione della normativa di guerra e invocava, in via istruttoria, il rinnovo della consulenza tecnica medico-legale e la valutazione della documentazione comprovante la qualità di orfano di guerra.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione della pensione indiretta di guerra come diritto autonomo che sorge iure proprio in capo all’avente titolo in dipendenza della morte di un soggetto legato da rapporti familiari, cagionata da un evento bellico. Il carattere autonomo del beneficio fa assumere rilievo centrale al presupposto del fatto di guerra, che l’art. 8 del d.P.R. n. 915/1978 definisce come causa violenta, diretta e immediata della morte.

Richiamato il quadro normativo, il giudicante individua i requisiti imprescindibili per il riconoscimento della pensione in favore dell’orfano maggiorenne: il requisito sanitario dell’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, il requisito reddituale nei limiti dell’art. 70 e il nesso causale tra la morte del genitore e il fatto di guerra. Quest’ultimo requisito, nella specie, risulta carente.

Il certificato di morte risulta redatto dall’Ufficiale dell’Anagrafe previa autorizzazione del Tribunale e trascritto nei registri dello stato civile. Le ricerche presso l’archivio di Roma non hanno rinvenuto alcuna pratica di pensione indiretta relativa al vedovo e ai figli minori negli anni successivi al conflitto. Le ricerche svolte dai Carabinieri non hanno fornito elementi collegati a un evento bellico verificatosi il giorno del decesso. È agli atti un certificato del Commissario prefettizio, vistato dal Prefetto, che attesta il decesso per ferite riportate a causa di schegge di granata nei bombardamenti.

La Corte conclude che il ricorso va rigettato per mancanza di prova, non potendosi invocare la notorietà dei fatti bellici accaduti nella provincia per collegarvi la morte della dante causa, né le norme relative alle persone scomparse, ritenute del tutto inconferenti. In considerazione della complessità della questione, le spese di lite sono integralmente compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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