Ricorso pensionistico inammissibile se indirizzato a organo diverso dal giudice (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 206 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito contabile pensionistico il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione del giudice adito. L’art. 152 cod. giust. cont. prescrive tra i requisiti della domanda quello di cui alla lettera a), ossia l’indicazione del giudice, e il successivo art. 153 ne sanziona la mancanza con l’inammissibilità. È pertanto inammissibile il ricorso che indirizzi la domanda a un organo amministrativo, quale il Comitato di vigilanza per le prestazioni previdenziali ai dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti, anziché al giudice competente. Non si tratta di vizio emendabile né di mera irregolarità, ma del difetto di un requisito essenziale dell’atto introduttivo.

Il Fatto

Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, ha chiesto l’annullamento di tre provvedimenti adottati dal Comando Generale dell’Arma e dal Ministero della Difesa in materia di equo indennizzo e di dipendenza da causa di servizio, oltre alla declaratoria della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità, ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, con interessi e rivalutazione monetaria.

Il Ministero della Difesa si è costituito eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per mancanza dell’interesse concreto rispetto ai provvedimenti di equo indennizzo, l’inammissibilità ai sensi dell’art. 153, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 174/2016, per essere il ricorso proposto senza una preventiva determinazione amministrativa, e il difetto di giurisdizione, trattandosi di militare in attività di servizio. Nel merito ha concluso per l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, muovendo da una questione preliminare di ordine processuale che assorbe ogni altra censura. Il giudice ha richiamato l’art. 152 cod. giust. cont., che nel disciplinare la forma della domanda prescrive che il ricorso debba contenere, alla lettera a), l’indicazione del giudice.

Il successivo art. 153 cod. giust. cont. annovera tra le cause di inammissibilità del ricorso, tra le altre, la mancanza del requisito di cui alla citata lettera a), vale a dire proprio l’indicazione del giudice.

Sul piano fattuale, la Corte ha rilevato che l’atto introduttivo risultava indirizzato al Comitato di vigilanza per le prestazioni previdenziali ai dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti. Si tratta di un organo amministrativo, non del giudice competente: la domanda, pertanto, non conteneva l’indicazione richiesta dalla legge.

Il percorso argomentativo della Corte è lineare: definita in diritto la disciplina positiva della forma della domanda e delle relative cause di inammissibilità, il giudice ha compiuto la verifica in fatto sull’atto introduttivo, riscontrando l’inosservanza del requisito. La conseguenza è la declaratoria di inammissibilità, con assorbimento delle ulteriori eccezioni e delle doglianze di merito.

In chiusura, la Corte ha compensato le spese di lite ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont., nulla disponendo per le spese di giudizio. La sentenza ha inoltre disposto l’omissione dei dati identificativi dei soggetti interessati, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 22 del d.lgs. n. 101/2018, in caso di riproduzione per finalità di informazione giuridica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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