Pensione privilegiata e nesso causale: decisivo il parere del Collegio medico legale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 451 del 26.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata ordinaria militare, il giudice contabile è tenuto a verificare il nesso causale tra l’infermità e il servizio sulla base dell’accertamento tecnico acquisito in giudizio. Il parere del Collegio medico legale che escluda il ruolo causale o concausale del servizio, individuando la patologia come legata alla personalità e alla crescita del soggetto, costituisce elemento idoneo a fondare il rigetto della domanda. Sul piano processuale, la consulenza tecnica di parte deve essere prodotta nel termine e con le modalità indicate nell’ordinanza di conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 97, comma 5, lett. d) del c.g.c.; quella prodotta tardivamente e priva di argomenti ulteriori non è idonea a superare le conclusioni del perito d’ufficio già condivise dal giudice.
Il Fatto
Il ricorrente, già militare di leva, ha impugnato il decreto con cui il Ministero della Difesa ha rigettato la sua istanza di pensione privilegiata ordinaria. L’amministrazione aveva ritenuto che l’infermità accertata — un disturbo ansioso depressivo con spunti persecutori paranoidei — non fosse dipendente dal servizio. Il ricorrente ha sostenuto di essere stato sano sotto il profilo psichico prima del servizio militare e ha chiesto il riconoscimento della dipendenza dell’infermità dal servizio, con ascrizione alla sesta categoria della Tabella A e condanna al trattamento di pensione a vita dalla data del congedo per riforma, oltre accessori.
Il resistente ha eccepito che la domanda era stata presentata a oltre venti anni dal congedo e che il ricorrente non aveva provato gli specifici fatti di servizio idonei ad agevolare l’insorgenza della patologia, chiedendo il rigetto del ricorso. In via istruttoria il ricorrente aveva domandato la nomina di un consulente tecnico d’ufficio.
La Motivazione della Corte
Il giudizio verte sulla domanda di pensione privilegiata. La Corte ha richiesto il parere medico-legale dapprima all’UML presso il Ministero della Salute, poi, a seguito del rinvio dell’adempimento prospettato da quell’ufficio, ha revocato la prima ordinanza istruttoria e ha investito del parere il Collegio Medico Legale, sezione speciale presso la Corte dei conti. La scelta risponde all’esigenza di salvaguardare la ragionevole durata del processo, sollecitata dal ricorrente.
Il Collegio medico legale ha escluso la dipendenza dell’infermità dal servizio. Ha osservato che il servizio militare di leva può essere identificato quale momento rilevatore di una minore resilienza del soggetto, le cui cause non sono correlabili con eventi esterni ma legate alla crescita e alla personalità. La chiamata alle armi, l’allontanamento dalla famiglia, il contrasto con la disciplina militare e le difficoltà nei rapporti con superiori e commilitoni possono aver assunto una funzione di occasionalità nella comparsa della forma piena della malattia. Ciò posto, secondo il CML qualsiasi condizione ad elevato contenuto emozionale avrebbe potuto svolgere lo stesso compito: il servizio militare, pertanto, non assume ruolo causale né concausale nel determinismo della patologia, che ha manifestazioni proprie in età post-adolescenziale, decorso cronico e ingravescente e scarsa risposta ai trattamenti.
La Corte ha condiviso tale ricostruzione, ritenendola idonea a superare le argomentazioni del ricorrente. Il CML, nel parere definitivo, ha confermato l’esito di quello preliminare, replicando alle osservazioni della prima consulenza tecnica di parte.
Quanto alla seconda consulenza di parte, acquisita poco prima dell’udienza, il giudice ha rilevato un profilo di inammissibilità sotto il profilo delle modalità di produzione: essa avrebbe dovuto essere depositata al CML dopo la ricezione del parere preliminare, ai sensi dell’art. 97, comma 5, lett. d) del c.g.c., disposizione richiamata nell’ordinanza di conferimento dell’incarico. Nel merito, la consulenza non offriva argomenti diversi da quelli già esaminati dal Collegio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle competenze legali e nulla per le spese di giustizio.
Nota della Redazione
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