Aliquota 44% e sistema retributivo solo per cessati col sistema misto (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 251 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 non è invocabile dal pensionato che sia già destinatario di una pensione liquidata con il sistema interamente retributivo. Tale coefficiente di rendimento si riferisce espressamente al calcolo della quota retributiva operato con il sistema misto, in favore del personale che al 31.12.1995 non aveva maturato diciotto anni di anzianità contributiva. Il beneficio non può quindi essere esteso a chi, alla medesima data, si trovava già nel sistema retributivo. Ne consegue il rigetto della domanda di ricalcolo e riliquidazione del trattamento pensionistico.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un trattamento pensionistico erogato dall’INPS, ha chiesto il ricalcolo, la riliquidazione e il pagamento della pensione, con attribuzione alla parte retributiva dell’aliquota di rendimento del 44% per le anzianità di servizio maturate fino al 31.12.1995. A fondamento della domanda ha invocato l’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, ritenendosi titolare — pur nel campo di applicazione del sistema retributivo — dell’aliquota più favorevole prevista da tale disposizione sulla parte soggetta a computo secondo il metodo retributivo.

L’INPS si è costituito deducendo in via preliminare l’inammissibilità della domanda per mancata specificazione degli elementi di diritto sui quali essa si fonda, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 174/2016, e, nel merito, l’infondatezza, avendo liquidato il trattamento con il sistema retributivo a decorrere dal 01.03.2016. La causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità. Non ravvisa la mancanza dei requisiti richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 4 del d.lgs. n. 174/2016, risultando ben delineata la specificazione degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda.

Nel merito il ricorso è infondato. Il percorso argomentativo muove dall’art. 1, comma 6, della legge n. 335/1995, che per i lavoratori in possesso di una determinata anzianità contributiva al 31.12.1995 determina la pensione secondo il sistema misto: una quota corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente a tale data, calcolata secondo il sistema retributivo, e una quota relativa alle ulteriori anzianità, calcolata secondo il sistema contributivo.

Il Giudice richiama poi il comma 13 del medesimo art. 1, che riserva la liquidazione interamente retributiva a chi al 31.12.1995 poteva far valere almeno diciotto anni di anzianità contributiva. Su questa architettura si innesta la lettura dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973: l’aliquota del 44% non è applicabile al ricorrente, poiché non risulta affatto una pensione liquidata con il sistema interamente retributivo a partire dal 1° gennaio 1996, essendo il pensionato già destinatario dei benefici propri di quel sistema.

La Corte richiama in termini le pronunce n. 310/2022, n. 110/2022, n. 482/2021 e n. 99/2021. Il coefficiente di rendimento del 2,44% per ogni anno utile, elaborato per il personale militare cessato n. 12/2021/QM e poi esteso al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile dall’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, si riferisce espressamente al calcolo con il sistema misto, in favore di personale con meno di diciotto anni di anzianità contributiva al 31.12.1995, come confermato dalla sentenza n. 604/2022 della Sezione II d’appello. Ne consegue la reiezione del ricorso. Le spese di lite sono compensate; nulla per le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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