Appello INPS inammissibile per difetto di interesse nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. I App. n. 71 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico l’impugnazione proposta dall’INPS avverso la sentenza che ha riconosciuto la perequazione del trattamento di quiescenza è inammissibile per difetto di interesse quando il diritto riconosciuto sia effettivamente spettante e già corrisposto dall’Istituto. L’interesse ad impugnare, desumibile dall’art. 100 c.p.c., richiamato dall’art. 7 c.g.c., deve fondarsi su una utilità giuridica concreta e attuale che dall’accoglimento del gravame possa derivare alla parte, non potendosi identificare nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata né nella prospettazione di un rischio meramente ipotetico di duplicazione del pagamento. Nel processo contabile pensionistico, inoltre, non è ammissibile in appello una eccezione di pagamento che non si traduca, perché condivisa da tutte le parti, in cessazione della materia del contendere, risolvendosi in una richiesta di valutazione di aspetti fattuali preclusa dall’art. 170, comma 1, c.g.c.

Il Fatto

Alcuni ex dipendenti pubblici, percettori di trattamenti di quiescenza superiori alla soglia di euro 1.405,05 alla data dell’1.1.2012 e perciò destinatari del blocco della perequazione per gli anni 2012 e 2013, adivano il giudice delle pensioni. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, il d.l. n. 65 del 2015 aveva reintrodotto limiti alla rivalutazione automatica per il biennio, riconoscendola solo in misura percentuale e per scaglioni. I ricorrenti chiedevano in via principale la rimessione della nuova disciplina alla Consulta e, nel merito, la perequazione secondo la pronuncia del 2015 o secondo il meccanismo dell’art. 69 della legge n. 388 del 2000.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, con la sentenza n. 800 del 6 luglio 2021, riconosceva il diritto alla rivalutazione nei limiti dell’art. 24, comma 25-bis, della legge n. 214 del 2011, poiché il trattamento della ricorrente rientrava nella fascia da tre a sei volte il minimo INPS. Avverso tale pronuncia proponeva appello l’INPS.

La Motivazione della Corte

L’Istituto censurava la sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che il giudice avesse riconosciuto un diritto diverso da quello domandato, e lamentava l’omesso esame dell’eccezione di avvenuto pagamento, rilevabile d’ufficio e proponibile per la prima volta in appello. Secondo l’INPS, il rateo di agosto 2015 aveva già incluso gli aumenti spettanti, sicché difettava l’interesse ad agire; l’impugnazione era però giustificata dall’esigenza di rimuovere dal mondo giuridico una sentenza non conforme a diritto.

La Corte ha preliminarmente dichiarato la contumacia della parte appellata, non costituitasi. Nel merito ha osservato che il ricorso di primo grado era stato notificato il 12.4.2017, quando la sentenza della Corte costituzionale n. 250 del 2017 non era ancora depositata. In applicazione del principio di conservazione degli atti processuali e dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 c.c., il giudice di prime cure aveva correttamente interpretato la domanda come volta al riconoscimento della perequazione, sia pure in misura inferiore a quella richiesta, secondo il principio che il più contiene il meno.

La Corte ha ribadito che, per il carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica, al giudice è devoluto l’intero rapporto controverso, con tutte le questioni concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione. Sotto tale profilo l’appello è infondato. Ha poi richiamato il principio affermato dalla Cass. n. 2653 del 2023, secondo cui l’interesse ad agire deve avere carattere attuale e concreto, restando escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o ipotetiche.

Applicando tale regola al giudizio di impugnazione, la Corte ha rilevato che l’INPS non poteva conseguire alcun risultato utile: il diritto riconosciuto era effettivamente spettante ed era stato già corrisposto. Il rischio di dover pagare una seconda volta le somme già versate è stato prospettato in termini vaghi, non essendo dedotto né comprovato che la ricorrente avesse portato ad esecuzione la sentenza. L’appello è stato pertanto rigettato, in parte infondato e in parte inammissibile per difetto di interesse. Nulla per le spese legali, in assenza di costituzione, e per le spese di giustizia, data la gratuità delle cause previdenziali.

Nota della Redazione

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