Cessazione materia contendere e compensazione spese in riliquidazione pensionistica militari (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 115 del 11.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta riliquidazione del trattamento da parte dell’INPS, con attribuzione dell’aliquota del 2,44 per cento sulla quota retributiva e corresponsione degli arretrati e degli interessi, determina la cessazione della materia del contendere per intervenuta acquisizione del bene da parte del ricorrente. La declaratoria presuppone che la pretesa sia stata integralmente soddisfatta in via amministrativa e che il thema decidendum non conservi profili residui di contrasto. La complessità e la novità della questione, unitamente al comportamento amministrativo dell’Istituto, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, in deroga al principio della soccombenza.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, era stato collocato in quiescenza nel 2014, dopo 33 anni di servizio utile, senza aver maturato al 31.12.1995 i 15 anni di anzianità richiesti. L’INPS aveva applicato l’aliquota di rendimento del 35 per cento, prevista per il personale civile dall’art. 44 DPR n. 1092/1973, anziché quella del 44 per cento di cui all’art. 54 del medesimo decreto.
Con sentenza n. 95/2021 il giudice di primo grado rigettava il ricorso, richiamando la sentenza n. 1/2021 delle Sezioni Riunite. La Terza Sezione giurisdizionale centrale d’appello, con sentenza n. 83/2024 depositata il 4 marzo 2024, accoglieva l’appello sulla base della sentenza n. 12/2021 delle Sezioni Riunite, riconoscendo il diritto all’applicazione del coefficiente del 2,44 per cento e rinviando al primo giudice per la definizione della prescrizione e delle spese.
La Motivazione della Corte
Riassunto il giudizio, il ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuta acquisizione del beneficio, insistendo per la condanna dell’Istituto alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. L’INPS ha aderito alla richiesta, comunicando di aver provveduto alla riliquidazione della pensione con attribuzione dell’aliquota del 2,44 per cento, oltre arretrati e interessi.
Il Giudice ha verificato la ritualità della riassunzione e ha rilevato che l’Istituto ha riconosciuto gli arretrati nel limite della prescrizione quinquennale, assumendo come dies a quo la notifica della diffida e andando a ritroso di cinque anni dall’8 settembre 2020.
Quanto alle spese, la Corte ha ritenuto di disporre la compensazione integrale. La decisione si fonda sulla complessità e novità della questione e sul comportamento amministrativo dell’Istituto: l’originaria domanda era stata rigettata dalla sentenza di primo grado n. 95/2021, depositata il 20.4.2021; solo successivamente è intervenuta la sentenza n. 12/2021 QM del 9 settembre 2021, che ha riconosciuto anche ai militari con meno di 15 anni di servizio fino al 31.12.1995 l’applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento sulla quota retributiva.
L’Istituto, non appena è intervenuta la decisione della Terza Sezione, ha provveduto alla rideterminazione del trattamento, uniformandosi ai due fondamentali pronunciamenti delle Sezioni Riunite. La cessazione della materia del contendere, pertanto, non è imputabile a inerzia dell’Istituto, ma alla sopravvenuta definizione giurisprudenziale della questione.
Nota della Redazione
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