Estinzione del giudizio contabile per mancata riassunzione nel termine perentorio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 275 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile, la sospensione del processo disposta per l’acquisizione di atti pendenti in altra sede non impedisce la decorrenza del termine perentorio di tre mesi previsto dall’art. 107, comma 1, c.g.c., che decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia. La mancata richiesta di fissazione dell’udienza in prosecuzione entro tale termine determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 111, comma 1, c.g.c. La costituzione delle parti convenute e la loro adesione alla richiesta della Procura erariale non valgono a sanare la decadenza, né a riattivare il processo. All’estinzione consegue che non vi è luogo a provvedere sulle spese, secondo l’art. 111, comma 8, c.g.c.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio un’associazione e i suoi legali rappresentanti succedutisi nel tempo, chiedendo la condanna al pagamento in favore dell’erario di una somma di denaro a seguito di presunte irregolarità nella percezione di contributi pubblici erogati per un progetto di intervento nel settore agro-pastorale in Sudan meridionale.

Con ordinanza n. 27/2015 la Sezione disponeva la sospensione del giudizio, onerando la Procura di acquisire la sentenza di primo grado del procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Roma sulle medesime questioni. Acquisita la sentenza penale, divenuta irrevocabile, la Procura chiedeva la fissazione dell’udienza in prosecuzione, rappresentando l’intervenuta estinzione del giudizio per decorso del termine di riassunzione. Le parti convenute, costituitesi, aderivano alla richiesta.

La Motivazione della Corte

La Sezione è chiamata a pronunciarsi sull’istanza di estinzione formulata dalla Procura regionale. Il quadro normativo di riferimento è duplice: l’art. 111, comma 1, c.g.c., secondo cui il processo si estingue quando le parti cui spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio di legge, e l’art. 107, comma 1, c.g.c., che fissa il termine di tre mesi per chiedere la fissazione dell’udienza in prosecuzione ove il provvedimento di sospensione non l’abbia già stabilita.

Il giudice ricostruisce il decorso del termine a partire dal momento in cui la sentenza che definisce la controversia è divenuta irrevocabile. Assume rilievo, sul punto, l’avvenuta acquisizione agli atti, in data 14 luglio 2017, della sentenza n. 1149/2017 del 26.01.2017 della IX Sezione Penale del Tribunale di Roma, resa con dispositivo di assoluzione “perché i fatti non sussistono” e divenuta irrevocabile il 13.06.2017.

Da tale data decorre il termine perentorio entro cui le parti avrebbero dovuto attivarsi per la prosecuzione. La sua inosservanza integra la fattispecie estintiva: la norma, secondo la lettura accolta dal Collegio, non ammette equipollenti né consente che la costituzione delle parti convenute e la loro adesione alla richiesta della Procura suppliscano all’omessa tempestiva riassunzione.

L’estinzione del giudizio viene pertanto dichiarata, in coerenza con la concorde richiesta delle parti formulata in udienza. Quanto alle spese, la Sezione applica l’art. 111, comma 8, c.g.c., escludendo che vi sia luogo a provvedere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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