Resa del conto giudiziale solo per debito di custodia, non di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 174 del 05.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali, presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia in capo al consegnatario. Tale obbligo sussiste soltanto quando la gestione abbia a oggetto un vero e proprio deposito o magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e con movimenti in carico e scarico idonei a configurare un obbligo restitutorio. Il consegnatario gravato dal solo debito di vigilanza è qualificabile agente amministrativo, non agente contabile, e non è tenuto alla resa del conto. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio di conto e la restituzione degli atti all’amministrazione.
Il Fatto
La vicenda riguarda un giudizio di conto promosso nei confronti di un dipendente comunale che aveva presentato il conto giudiziale in qualità di consegnatario di beni mobili dell’ente locale, con riferimento all’esercizio finanziario 2021.
Nella relazione istruttoria il magistrato dubita della qualificazione del dipendente come consegnatario per debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale deposita conclusioni chiedendo di dichiarare l’improcedibilità del giudizio e di restituire gli atti all’amministrazione. All’udienza il relatore espone il contenuto della relazione e il pubblico ministero concorda con l’istanza di improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua lo spartiacque tra le due posizioni soggettive nell’elemento della gestione. I consegnatari di beni mobili per debito di custodia sono qualificabili agenti contabili e sono obbligati alla resa del conto; i consegnatari per debito di vigilanza sono agenti amministrativi e non vi sono tenuti.
L’elemento distintivo risiede esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Solo i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna, configurando così l’obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito.
Da tale presupposto discende che l’obbligo della resa del conto, al quale ai dipendenti degli enti locali si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, non può prescindere dalla identificazione di un effettivo debito di custodia. Ne è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero deposito o magazzino, ubicato in appositi locali identificati dall’ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative.
La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura invece in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori, nonché della gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio.
In adesione alla consolidata giurisprudenza contabile — richiamata nelle sentenze della Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, della Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, della Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017 e della stessa Sezione Piemonte n. 354 del 2021, n. 362 del 2022 e n. 219 del 2023 — il Collegio rileva che nel conto in esame non è possibile individuare i beni per i quali sia previsto un debito di custodia.
Assume rilievo la natura eterogenea dei beni, anche a carattere durevole, per i quali non si ravvisa una tipica gestione di cassa o magazzino, trattandosi di una mera elencazione ricognitiva dello stato patrimoniale del Comune, assoggettata a solo debito di vigilanza. Il giudizio è pertanto dichiarato improcedibile, con restituzione del conto all’amministrazione e nulla per le spese.
Nota della Redazione
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