La rinuncia agli atti accettata estingue il giudizio senza pronuncia sulle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 280 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio produce effetti solo a seguito dell’accettazione della controparte ed è dichiarata dal giudice una volta verificata la regolarità della stessa, ai sensi dell’art. 110, commi 3 e 6, del codice di giustizia contabile. Con l’accettazione le parti manifestano di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio. La declaratoria di estinzione lascia fermi e pienamente efficaci i provvedimenti amministrativi impugnati, che non vengono travolti dalla rinuncia. All’estinzione per rinuncia non consegue alcuna pronuncia sulle spese, per espressa previsione dell’art. 110, comma 7, del codice di giustizia contabile.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in congedo per dimissioni volontarie e titolare di un trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto, adiva la Corte dei Conti chiedendo il ricalcolo della pensione. Le domande riguardavano la mancata applicazione della percentuale del 44% ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, il beneficio dei sei aumenti periodici previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 con correlativa maggiorazione del 18%, e l’attribuzione dell’indennità integrativa speciale in misura intera e separata secondo l’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992.
L’INPS eccepiva l’inammissibilità della domanda per mancanza della preventiva istanza amministrativa, la cessata materia del contendere sul ricalcolo ex art. 54 (già eseguito sulla base della circolare n. 107/2021), e l’infondatezza delle ulteriori pretese. In via subordinata eccepiva il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione. Nel corso del giudizio il difensore del ricorrente depositava atto di rinuncia, notificato alla controparte.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la dichiarazione di rinuncia e le sue conseguenze sul piano processuale. Il Collegio richiama la regola per cui la rinuncia agli atti spiega efficacia soltanto a seguito dell’accettazione della controparte, richiedendo poi la declaratoria del giudice previa verifica della regolarità dell’atto, secondo l’art. 110, commi 3 e 6, del d.lgs. n. 174/2016.
Il giudice constata che la rinuncia è stata ritualmente notificata alla parte resistente e che l’INPS ha dichiarato di accettare la rinuncia. Da tale condotta processuale le parti hanno mostrato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La Corte precisa un punto rilevante: con la declaratoria di estinzione restano fermi e continuano a esplicare i loro effetti i provvedimenti amministrativi emessi dalle amministrazioni resistenti, contestati con il ricorso oggetto di rinuncia. A sostegno richiama le SS.RR. n. 8/17.
Il giudice, verificata la regolarità dell’atto e l’avvenuta accettazione, dichiara pertanto l’estinzione del giudizio. Osserva infine che la declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese, in forza dell’art. 110, comma 7, del codice di giustizia contabile, e nulla dispone sul punto.
Nota della Redazione
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