Obbligo di riversamento dei compensi per attività incompatibili del pubblico dipendente (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 71 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pubblico dipendente è tenuto a riversare all’amministrazione di appartenenza i compensi e gli utili percepiti per lo svolgimento di attività extra istituzionale non autorizzata, ai sensi dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001, anche quando l’attività sia radicalmente incompatibile e non autorizzabile ex art. 60 del d.P.R. n. 3/1957. L’obbligo di riversamento prescinde dalla previa qualificazione dell’attività come autorizzabile, essendo diretto a sanzionare la violazione del dovere di esclusività posto a tutela degli artt. 97 e 98 Cost. La responsabilità erariale è connotata da dolo quando il dipendente occulta all’amministrazione lo svolgimento dell’attività illecita, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale dal disvelamento del danno. Il danno da violazione dell’obbligo di esclusiva, consistente nelle differenze stipendiali rispetto all’opzione per il tempo parziale, è risarcibile solo se sia provata la minore resa del servizio.
Il Fatto
La procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria ha esercitato l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti di un funzionario amministrativo-contabile del Ministero della Giustizia, in servizio presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria, per un presunto danno erariale di euro 88.825,08.
L’addebito muove dalla segnalazione della Guardia di Finanza e riguarda lo svolgimento di attività extra istituzionale retribuita non autorizzata e l’indebita percezione di utili societari. In particolare, al convenuto sono stati contestati compensi per euro 6.000,00, percepiti in carenza della prescritta autorizzazione, e utili per euro 13.999,00, oltre a un danno da violazione dell’obbligo di esclusiva pari a euro 68.826,08. Il convenuto ha eccepito la prescrizione dell’azione erariale e la violazione del principio del ne bis in idem, chiedendo in via principale il rigetto integrale della domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per violazione del ne bis in idem, rilevando che la proponibilità dell’azione di danno in sede civile o contabile trova unico limite nell’integrale ristoro dei danni patiti dall’ente pubblico, senza duplicazione delle pretese risarcitorie.
Quanto alla prescrizione, la Corte ha accertato che la condotta del convenuto integra la fattispecie dell’occultamento doloso del danno, poiché l’attività extra istituzionale non è stata preventivamente sottoposta all’autorizzazione dell’amministrazione. Il termine quinquennale decorre quindi dall’atto di diffida del 18 luglio 2017, ed è stato interrotto dalla diffida ministeriale del 13 ottobre 2021. L’azione erariale è stata pertanto ritenuta tempestiva, anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, come modificata dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il regime di incompatibilità del pubblico dipendente, distinguendo tra attività assolutamente incompatibili, attività consentite e attività consentite previa autorizzazione. Ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile territoriale e del Consiglio di Stato, che estende l’obbligo di riversamento dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001 anche alle ipotesi di attività radicalmente incompatibili, in coerenza con gli artt. 97 e 98 Cost.
La Corte ha quindi ritenuto fondata la domanda attorea in relazione all’illecita percezione dei compensi per euro 6.000,00 e degli utili societari, accertando il nesso di causalità e il profilo soggettivo del dolo, desunto dalla reiterazione della condotta e dalla volontà di occultare l’attività all’amministrazione.
Ha invece rigettato la domanda relativa alle differenze stipendiali di euro 68.826,08, poiché non è stata provata la minore resa del servizio né l’abbassamento qualitativo e quantitativo delle prestazioni. Il convenuto è stato pertanto condannato al pagamento di euro 19.999,00, oltre accessori e spese di giustizia.
Nota della Redazione
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