Pensioni ai superstiti e limiti di cumulo recupero indebito senza buona fede (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 286 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il recupero dell’indebito formatosi sulla pensione di reversibilità per superamento dei limiti di cumulo di cui alla tabella F allegata alla legge n. 335/1995 costituisce per l’Istituto un obbligo di legge, con il solo limite del legittimo affidamento del percipiente. L’accertamento del superamento del limite reddituale non richiede un provvedimento formale, ma comporta il solo adeguamento del trattamento erogato al valore percentuale imposto dalla legge. Le verifiche reddituali, in mancanza di comunicazione diretta del pensionato, possono essere effettuate solo dalla presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo a quello di produzione del reddito. La buona fede del percipiente, se provata, determina l’irrecuperabilità dell’indebito, ma non è presunta e non si desume dalla sola dichiarazione fiscale dei redditi.
Il Fatto
La ricorrente, coniuge superstite, è titolare di una pensione di reversibilità dal giugno 2019, oltre che di una pensione diretta percepita dal 2006. Con nota dell’ottobre 2022 l’INPS le ha contestato un indebito di euro 2.683,88 relativo al periodo 2020, per effetto dell’applicazione della tabella F e dell’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995.
La ricorrente ha chiesto la declaratoria di insussistenza o di irripetibilità dell’indebito, sostenendo la propria buona fede, la necessaria contestualità della verifica reddituale e l’errore nel calcolo del cumulo. L’INPS, costituitosi, ha rivendicato la legittimità del recupero e la tempestività della propria azione.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce la disciplina del cumulo tra trattamento ai superstiti e altri redditi del beneficiario, richiamando l’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 e l’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991, che impone all’Istituto la verifica annuale delle situazioni reddituali e il recupero entro l’anno successivo di quanto pagato in eccedenza. Rileva poi che, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 35 del D.L. n. 207/2008 e dall’art. 13, comma 6, legge n. 122/2010, per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi dell’anno in corso per le voci comunicate al Casellario centrale dei pensionati e quelli dell’anno precedente, desunti dalle dichiarazioni all’Agenzia delle entrate, per le voci di diversa natura.
La decisione si fonda sui principi espressi dalle Sezioni Riunite n. 4/2008/QM. Da essi discende che l’accertamento del limite legale al cumulo integrale non richiede un provvedimento formale e che il provvedimento di recupero non necessita di motivazione precipua, essendo i redditi noti al percipiente, così come le percentuali di abbattimento della reversibilità. L’Organo di nomofilachia ha inoltre affermato che, in mancanza di comunicazione diretta, le verifiche possono avvenire solo dalla presentazione della dichiarazione reddituale dell’anno successivo, dovendosi tener conto dei tempi tecnici di acquisizione e immissione dei dati nei circuiti contabili.
Applicando tali criteri, la Corte ritiene tempestiva la nota di ripetizione, essendo gli altri redditi del 2019 accertati e comunicati dall’Agenzia delle entrate nel 2021. Quanto alla buona fede, il giudice osserva che la normativa sulle liquidazioni automatizzate fa salva la buona fede del percipiente, ma questa non risulta provata: la ricorrente conosceva i propri redditi e i limiti di cumulo. La sola dichiarazione fiscale dei redditi non è sufficiente a escludere l’indebito.
Nel merito il giudice rileva una discrasia tra i dati INPS (euro 4.214) e quelli risultanti dalla dichiarazione del 2019 (euro 3.314, in cedolare secca), ma esclude che la differenza incida sul risultato del cumulo: anche il reddito tassato con cedolare secca concorre al reddito complessivo, non rientrando nelle esclusioni previste (trattamenti di fine rapporto, reddito della casa di abitazione principale, competenze arretrate a tassazione separata). Il superamento del limite di euro 20.087,73 per il 2020 giustifica la decurtazione del 25%.
Quanto all’eccepita contestualità dell’annualità di riferimento, la Corte la esclude, richiamando le ordinanze della Corte costituzionale n. 264/2004 e n. 448/2000: la contestualità ha fondamento per le prestazioni assistenziali, non per quelle previdenziali, per le quali occorre la certezza dei dati reddituali. Il giudice menziona infine la sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2022, che ha dichiarato illegittimo il comma 41 nella parte relativa al tetto delle decurtazioni, e l’art. 150 del D.L. n. 34/2020 in tema di modalità di restituzione delle somme assoggettate a ritenuta. Il ricorso è respinto, con spese liquidate in favore dell’INPS.
Nota della Redazione
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