Inapplicabile il conto giudiziale al consegnatario per debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 160 del 21.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito degli enti locali, l’obbligo di resa del conto giudiziale grava sul consegnatario di beni mobili soltanto quando sia configurabile in capo a lui un effettivo debito di custodia, connotato dalla gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali e conseguente obbligo restitutorio. Il debito di vigilanza, che grava sui dipendenti addetti alle singole articolazioni funzionali dell’ente e riguarda la mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso, non integra la qualifica di agente contabile e non impone la resa del conto. Ne consegue che, in difetto di beni riconducibili a un vero e proprio deposito o magazzino, il conto giudiziale è improcedibile, con restituzione degli atti all’Amministrazione.
Il Fatto
La vicenda prende avvio dalla presentazione, da parte di un dipendente di un comune, di un conto giudiziale relativo a beni mobili di pertinenza dell’ente e all’esercizio finanziario 2021. Il soggetto era stato indicato come consegnatario per un presunto debito di custodia sui beni medesimi.
Nella relazione istruttoria il Magistrato dubita proprio della qualificazione del rapporto, ravvisando non un debito di custodia ma un semplice debito di vigilanza. La Procura regionale, con conclusioni depositate il 24.10.2024, chiede la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza del 14 novembre 2024 il relatore espone il contenuto della relazione di deferimento e il Pubblico Ministero concorda con l’istanza di improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra le due figure di consegnatario. Da un lato vi è il consegnatario di beni mobili per debito di custodia, qualificabile agente contabile e obbligato alla resa del conto; dall’altro il consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo e non obbligato. Lo spartiacque, secondo la Corte, risiede nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali, perché solo i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano l’incremento o il decremento degli oggetti ricevuti in consegna e configurano un obbligo restitutorio.
Su questa base la sentenza enuncia che l’obbligo della resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254/2002, non può prescindere dall’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia. Esso investe soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione di beni mobili destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative. La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura invece in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso e della gestione delle scorte assegnate all’ufficio.
Il Collegio aderisce alla consolidata giurisprudenza contabile richiamata in sentenza (Sezione giurisdizionale centrale n. 963 del 2017, Sezione giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, Sezione giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017). Nel conto in esame non è possibile individuare beni per i quali sia effettivamente previsto un debito di custodia: la natura dei beni è eterogenea e in parte a carattere durevole, e dagli atti di causa non emerge alcuna tipica gestione di “cassa” o di “magazzino”. Si tratta in sostanza di una mera elencazione ricognitiva attinente allo stato patrimoniale del Comune.
Da qui la conclusione: non sussiste l’obbligo del consegnatario di rendere il conto giudiziale per i beni in questione, per i quali si configura unicamente un obbligo di vigilanza. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile, con restituzione del conto all’Amministrazione.
Nota della Redazione
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