Pensione privilegiata militare: il bonus dello 0,20% spetta solo senza anzianità minima (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 287 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’aumento della base pensionabile dello 0,20 per cento per ogni anno di servizio utile, previsto dall’art. 67, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973 per le pensioni privilegiate di settima categoria, spetta ai soli militari che cessino dal servizio senza aver maturato l’anzianità necessaria al conseguimento della pensione normale. Il beneficio presuppone, dunque, il mancato raggiungimento dei quindici anni di servizio utile richiesti dall’art. 52, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973. Il militare che abbia superato tale soglia resta assoggettato alla disciplina del comma 2 e del comma 4 del medesimo art. 67, con applicazione dell’incremento del quaranta per cento in luogo dell’aumento del decimo. Il requisito dell’anzianità minima integra un presupposto negativo di applicazione della norma agevolativa, non una mera modalità di calcolo.
Il Fatto
Il ricorrente, già militare in servizio nella Marina Militare, viene dichiarato permanentemente inidoneo al servizio per una patologia ascritta alla VIII categoria tabella A e riconosciuta dipendente da causa di servizio, poi aggravata alla VII categoria. Nel 2014 transita nei ruoli civili presso il Ministero della Difesa, con contratto individuale e mansioni del tutto diverse da quelle operative.
Nel 2017 domanda la pensione privilegiata; al diniego dell’INPS segue il ricorso accolto dalla Sezione con sentenza n. 732/2022, che condanna l’Istituto al pagamento del trattamento di settima categoria. Il nuovo ricorso contesta la mancata attribuzione dell’aumento dello 0,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile: l’INPS replica di aver applicato l’incremento del quaranta per cento, ritenuto più favorevole del decimo.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge il ricorso e individua la questione nella corretta lettura dell’art. 67, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973. La norma riserva il beneficio ai militari che, privi dell’anzianità necessaria alla pensione normale e titolari di una pensione privilegiata di settima o ottava categoria, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo.
Il collegamento con l’art. 52, comma 1 è decisivo: la pensione normale spetta a chi ha raggiunto almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici effettivi. Il comma 3 dell’art. 67 presuppone, quindi, il mancato raggiungimento di tale soglia. Nel caso concreto, al settembre 2014 il ricorrente aveva già maturato più di venti anni di servizio: il presupposto negativo difetta e l’INPS ha correttamente applicato il comma 2 e il comma 4 del medesimo articolo.
La Corte confuta la tesi difensiva secondo cui l’art. 52 sarebbe inapplicabile perché in conflitto con l’art. 924 del d.lgs. n. 66/2010, che fissa al sessantesimo anno di età la cessazione dal servizio permanente. I due commi dell’art. 52 disciplinano ipotesi distinte: il primo richiede quindici anni di servizio utile in caso di cessazione, il secondo considera il pensionamento per limiti di età anche con anzianità inferiore. Il richiamo alla normativa di ordinamento non incide sul requisito dell’anzianità.
Il combinato disposto degli artt. 52, comma 1, e 67, commi 2 e 4, regola dunque il trattamento di privilegio dei militari che cessino per infermità dipendente da causa di servizio dopo aver superato i quindici anni; la maggiorazione del comma 3 opera solo quando tale soglia non sia stata raggiunta. La Sezione richiama sul punto Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 812/2022 e Sez. giur. Puglia, sent. n. 224/2023. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese in favore dell’INPS.
Nota della Redazione
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