Imposta di soggiorno e difetto di giurisdizione della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 138 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Con la novella introdotta dall’art. 180 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è qualificato responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa verso i soggetti passivi. La norma di interpretazione autentica dettata dal decreto-legge n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021, rende tale disciplina applicabile anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Ne consegue che il rapporto tra gestore ed ente impositore è riqualificato in chiave tributaria: l’obbligazione contabile di riversamento dell’imposta riscossa per conto dell’ente si converte in obbligazione tributaria di pagamento dell’imposta in proprio. Viene meno, pertanto, la giurisdizione della Corte dei conti sul danno da mancato riversamento, che non è più configurabile come danno erariale, con devoluzione della controversia al giudice tributario.

Il Fatto

La Procura regionale ha esercitato azione di responsabilità amministrativa nei confronti di una società gestore di una struttura ricettiva, già qualificata agente contabile, e dei soggetti che ne avevano rivestito cariche sociali. Si contestava il mancato riversamento al Comune del contributo di soggiorno riscosso e non versato, senza soluzione di continuità, per un importo complessivo di € 258.457,99, comprensivo di interessi e costi di riscossione. La condotta omissiva, secondo la prospettazione attorea, era addebitabile ai convenuti a titolo di dolo, desunto dalla reiterata ritenzione delle somme, dalla mancata resa del conto giudiziale e dalla pretermissione del debito nelle scritture contabili.

Il Comune ha spiegato intervento ad adiuvandum, chiedendo l’accoglimento della domanda. La difesa di uno dei convenuti ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice contabile, richiamando le novelle del 2020 e del 2021. In via subordinata ha presentato istanza di rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., sulla base di un’offerta pari al 50% dell’addebito, con parere favorevole del Procuratore contabile, istanza dichiarata inammissibile con decreto per difetto di giurisdizione e rinviata al merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la questione di giurisdizione, dichiarando di dare continuità all’orientamento già seguito in casi analoghi, in ossequio al principio di sinteticità degli atti processuali fissato dall’art. 5 c.g.c. e declinato dall’art. 17 norme att. c.g.c., che consente la motivazione per rinvio a precedenti conformi.

La Sezione ricostruisce il proprio percorso: dopo un iniziale orientamento affermativo della giurisdizione contabile in materia di imposta di soggiorno, a partire dalla sentenza n. 596/22 e nelle successive sentenze nn. 31/2023, 178/23, 180/23, 333/23 e 426/23 ha ritenuto che la nuova disciplina sul ruolo del gestore quale responsabile d’imposta si estenda anche ai fatti anteriori all’entrata in vigore del d.l. n. 34/2020 e sia ostativa a qualsiasi pronuncia della Corte, con effetti sui giudizi in corso non coperti da giudicato.

La norma interpretativa non è intervenuta direttamente sulla giurisdizione, ma ha operato sul piano sostanziale, riqualificando il rapporto giuridico tra albergatore ed erario anche per i casi antecedenti al 19 maggio 2020. All’albergatore è stata attribuita la qualifica di responsabile d’imposta, cioè debitore della stessa: l’obbligazione contabile di riversamento dell’imposta riscossa per conto dell’ente si è così mutata in obbligazione tributaria di pagamento dell’imposta in proprio.

Il Collegio richiama le pronunce di altre Sezioni che hanno accolto il medesimo indirizzo (Sez. Lombardia, sentt. nn. 6/2022 e 142/2022; Sez. Puglia, sent. n. 529/22) e osserva che le pronunce di segno contrario nulla aggiungono a quanto già affermato. In particolare, il venir meno della natura pubblica delle risorse trattenute e del rapporto di servizio tra gestore ed ente impositore esclude la configurabilità del danno erariale.

Su queste basi la Corte statuisce il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, individuato nella Commissione Tributaria Provinciale di Roma. Le spese di lite sono integralmente compensate, anche nei confronti dell’interveniente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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