Equo indennizzo al giudice amministrativo, pensione privilegiata inammissibile senza domanda (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 344 del 18.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità ai fini dell’equo indennizzo appartiene alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro, da individuarsi nel giudice amministrativo, e non alla Corte dei conti. Resta invece devoluta al giudice contabile la domanda di accertamento della causa di servizio quale presupposto della pensione privilegiata, anche se proposta in via autonoma. Tale domanda è però inammissibile, ai sensi dell’art. 167, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., quando l’interessato, già in quiescenza, non abbia presentato la previa domanda amministrativa di trattamento privilegiato. L’orientamento delle Sezioni riunite n. 12/2023/QM/PRES, che ammette l’accertamento giudiziale in funzione del futuro trattamento, opera solo per il militare ancora in servizio.

Il Fatto

Il ricorrente, maresciallo dell’Aeronautica militare collocato in congedo dal maggio 2017, aveva chiesto nel 2016 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una spondiloartrosi cervicale con discopatie multiple. La CMO di Roma, con verbale del 16.05.2017, diagnosticava l’infermità ascrivendola all’ottava categoria. Il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere del 14.11.2018, escludeva il nesso con il servizio. Il Ministero della Difesa, con D.M. n. 1153 del 4.12.2018, dichiarava l’infermità non dipendente da causa di servizio.

Il ricorrente impugnava il decreto e gli atti presupposti, chiedendo l’accertamento della dipendenza causale, l’ascrizione alla sesta categoria della tabella A del d.P.R. n. 915/1978 e, in prospettiva, l’equo indennizzo e la pensione privilegiata. Si costituivano i Ministeri della Difesa e dell’Economia e, su ordine di integrazione del contraddittorio, l’INPS. Le amministrazioni eccepivano il difetto di giurisdizione sull’equo indennizzo e l’inammissibilità della domanda pensionistica per assenza di previa istanza amministrativa.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sul diniego dell’equo indennizzo. L’istituto costituisce provvidenza estranea al diritto a pensione e attiene al rapporto di impiego. La cognizione spetta quindi al giudice del rapporto di lavoro, cioè al giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 133, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 104/2010, secondo le regole proprie di quel plesso. L’eccezione è accolta.

Resta invece nella giurisdizione contabile la domanda di accertamento della causa di servizio quale presupposto della pensione privilegiata. La Corte richiama il principio della Cassazione secondo cui è devoluta alla Corte dei conti non solo la domanda di accertamento proposta insieme alla condanna al pagamento del trattamento, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio (Cass. Sez. Un. n. 5467/2009, n. 4325/2014 e n. 1306/2017).

Su questo versante si concentra l’esame dell’inammissibilità. Il ricorrente non aveva presentato alcuna domanda amministrativa di pensione privilegiata per le infermità oggetto di causa. L’art. 167, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973 prevede che, fuori dal caso di liquidazione d’ufficio, il trattamento privilegiato è liquidato a domanda; l’art. 168 impone di indicare le infermità e i fatti di servizio. La domanda giudiziale è pertanto inammissibile per violazione dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., che preclude i ricorsi su domande non ancora esaminate in via amministrativa.

La Corte distingue la fattispecie da quella decisa dalle Sezioni riunite n. 12/2023/QM/PRES. Quella pronuncia ha ammesso il ricorso del militare ancora in servizio che, a fronte del diniego amministrativo, chieda l’accertamento della causa di servizio in funzione del futuro trattamento, per evitare che il tempo renda impossibile la prova. Nel caso concreto il ricorrente era già in quiescenza e titolare di pensione ordinaria al momento del ricorso. Mancava quindi l’interesse ad agire concreto e attuale, non potendosi configurare un’accertamento autonomo di un elemento frazionistico della fattispecie costitutiva del diritto (Cass. Sez. Un. n. 27187/2006).

Il ricorso è dichiarato inammissibile; la definizione su questione preliminare comporta la compensazione integrale delle spese, ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont., e nulla per le spese di giustizia in ragione della gratuità delle cause previdenziali.

Nota della Redazione

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