Giudizio di conto improcedibile per difetto di legittimazione passiva dopo incostituzionalità (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 192 del 19.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale che attribuiva autonomamente la qualifica di agente contabile agli amministratori e ai componenti del collegio sindacale delle società partecipate della Regione determina l’improcedibilità dei giudizi di conto per difetto di legittimazione passiva dei convenuti. La competenza a individuare i soggetti tenuti alla resa del conto appartiene infatti in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., atteso che la materia della giurisdizione e delle norme processuali non tollera incursioni del legislatore regionale. L’improcedibilità così dichiarata non preclude l’accertamento della regolarità della gestione, che resta devoluto al giudizio nei confronti del soggetto effettivamente titolare del maneggio delle partecipazioni.
Il Fatto
I giudizi di conto riuniti hanno ad oggetto i conti giudiziali delle azioni di una società partecipata in house della Regione, relativi all’esercizio 2015 e tutti di identico contenuto. I conti erano stati presentati da amministratori e componenti del collegio sindacale della società, qualificati agenti contabili in forza dell’art. 8 della legge regionale n. 22 del 2007. I conti evidenziavano una riduzione del valore della partecipazione regionale, conseguente a una delibera assembleare che aveva ridotto il capitale sociale a copertura di perdite di esercizio. Il Magistrato istruttore aveva rimesso al collegio le valutazioni sulla regolarità della gestione, chiedendo l’improcedibilità per i componenti del collegio sindacale e la dichiarazione di irregolarità per i componenti del consiglio di amministrazione.
Nel corso del giudizio il collegio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge regionale n. 22 del 2007, ritenendola in contrasto con gli artt. 103, 117 e 3 Cost. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Il giudizio è quindi ripreso per la definizione dei conti.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha ritenuto i conti giudiziali improcedibili sotto l’assorbente profilo della intervenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma regionale che aveva qualificato i convenuti agenti contabili. La Corte costituzionale n. 59/2024 ha affermato che la disposizione regionale, attribuendo autonomamente la qualifica di agente contabile ai consiglieri di amministrazione e ai componenti del collegio sindacale delle società partecipate, esula dalla competenza del legislatore regionale.
Il Giudice delle leggi ha precisato che la Regione può disciplinare l’assetto organizzativo interno della gestione ed eventualmente gli ambiti di delega, ma non può attribuire la qualifica di agente contabile, invadendo la competenza legislativa esclusiva statale in materia di giurisdizione e norme processuali. Spetta solo allo Stato dettare la disciplina inerente al giudizio di conto.
Su tale base la Sezione ha rilevato che i convenuti non possono più ritenersi agenti contabili, non avendo il maneggio delle partecipazioni in senso tecnico. Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità dei conti giudiziali per difetto di legittimazione passiva, dovendo il conto della gestione essere reso da soggetto diverso, titolare dell’effettivo maneggio delle partecipazioni.
La Corte ha soggiunto che la dichiarazione di improcedibilità non preclude il giudizio in ordine alla regolarità della gestione. Dalla relazione del Magistrato istruttore emerge infatti la necessità di accertare se la diminuzione del valore delle partecipazioni societarie sia da addebitare a condotte del soggetto legittimato passivamente o a scelte dell’amministrazione proprietaria delle partecipazioni. L’amministrazione regionale resta pertanto tenuta a garantire l’esatto adempimento della disciplina recata dagli artt. 137 e seguenti del Codice della giustizia contabile, ferme restando le competenze della Procura erariale in materia di attivazione del giudizio per resa di conto.
La decisione, fondata su questioni pregiudiziali, ha comportato la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c., con declaratoria di improcedibilità dei conti e nulla per le spese.
Nota della Redazione
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