Controllo successivo escluso in assenza di contrasto in punto di diritto (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 8 del 12.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale in punto di diritto tra l’ufficio di controllo e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto. La sola tardività nell’invio del provvedimento all’ufficio di controllo integra una questione procedurale di tempistiche e non un contrasto interpretativo. In difetto di tale presupposto, che è fondamentale, necessario e assorbente, il controllo successivo non può essere instaurato e va dichiarato il non luogo a provvedere.
Il Fatto
La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo il contratto del 20 settembre 2021 di un Istituto Comprensivo Statale di Mestre-Venezia, concernente l’assunzione a tempo indeterminato di una docente. L’atto era già stato registrato dalla Ragioneria, che in precedenza lo aveva restituito privo del visto perché inoltrato non contestualmente alla sua adozione, e dunque tardivamente rispetto al prescritto controllo preventivo.
Il dirigente scolastico, preso atto dell’osservazione, ha chiesto la registrazione ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 123/2011. La questione si colloca nell’ambito di settantotto provvedimenti analoghi, deferiti cumulativamente alla valutazione collegiale per la medesima criticità: l’asserita impossibilità, per la Ragioneria, di esercitare il controllo di propria competenza a causa del ritardo nell’invio.
La Motivazione della Corte
La Sezione afferma in via preliminare la propria competenza e rileva l’inconferenza della giurisprudenza contabile richiamata dalla Ragioneria a sostegno del proprio operato. Nei casi citati si trattava di criticità relative a termini essenziali stabiliti a pena di decadenza, oppure di situazioni in cui il ritardo nella trasmissione si aggiungeva a plurime illegittimità, o ancora di atti comunque scrutinati nel merito.
Il Collegio osserva che l’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, nel prevedere l’invio all’ufficio di controllo della Corte degli atti ai quali si dà seguito nonostante le osservazioni impeditive, stabilisce sul piano sostanziale che il controllo successivo presuppone l’insorgenza di un contrasto reale in punto di diritto tra Ragioneria e dirigente responsabile. Sul piano procedurale, l’atto deve essere eseguito anche in presenza di osservazioni impeditive e il dirigente è tenuto ad assumersi espressamente ogni responsabilità.
La Corte richiama la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 9/Contr/2012, secondo cui essa è chiamata a valutare la fondatezza delle osservazioni ovvero il corretto esercizio della facoltà del dirigente di non conformarvisi. Rileva la funzione di garante della corretta gestione del bilancio dello Stato, che sarebbe compromessa se l’amministrazione potesse superare i rilievi senza il vaglio di un organo esterno e neutrale.
Ne derivano due conseguenze. Da un lato restano irrilevanti le divergenze meramente formali che non sfocino in un reale contrasto interpretativo. Dall’altro il controllo non può essere attivato qualora il dirigente titolare della spesa non abbia esplicitamente richiesto di dare ulteriore corso al provvedimento sotto la propria responsabilità. Nel caso di specie l’unico punto di contestazione non superato è la tardiva trasmissione del contratto: il legislatore non ha previsto conseguenze specifiche per tale ipotesi, che esula dal perimetro applicativo della norma.
Il Collegio dichiara pertanto il non luogo a provvedere, con conseguente restituzione dell’atto così come pervenuto.
Nota della Redazione
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