Mansioni superiori e riliquidazione pensionistica in quota B (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 346 del 18.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le differenze retributive riconosciute con sentenza passata in giudicato per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori costituiscono emolumenti certi e accessori rispetto alla retribuzione di base e vanno computate nella quota B del trattamento pensionistico. L’art. 2, comma 9, della legge n. 335/1995 ha esteso anche ai dipendenti pubblici, e quindi alle gestioni amministrate dall’INPDAP, la base contributiva e pensionabile già prevista per il settore privato dall’art. 12 della legge n. 153/1969. Il successivo art. 2, comma 11, della legge n. 335/1995 limita l’ampliamento alla sola quota B, calcolata sulla media delle retribuzioni dei periodi contributivi maturati dal 31 dicembre 1992. La natura di prestazione di fatto delle mansioni superiori non impedisce la valorizzazione degli emolumenti in quota B, purché lo svolgimento effettivo delle funzioni risulti accertato. Se la pubblica amministrazione e l’istituto previdenziale adempiono solo dopo la notifica del ricorso, il giudizio si estingue per cessata materia del contendere, ma le spese seguono la soccombenza sostanziale.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente in quiescenza del servizio sanitario regionale, aveva ottenuto dalla Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 5066/2017 passata in giudicato, il riconoscimento del diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori dirigenziali svolte dal 7.06.2008 al 31.12.2012, tranne 90 giorni, con condanna dell’azienda sanitaria al pagamento delle relative differenze retributive e degli interessi.
In esecuzione di quel giudicato l’azienda aveva rideterminato la posizione della dipendente e, con delibera del 18.01.2018, aveva stanziato le somme per gli oneri sociali. La interessata chiese quindi all’INPS la riliquidazione della pensione con inclusione delle differenze in quota B, senza esito. Da qui il ricorso alla Corte dei conti, con domanda di condanna dell’istituto previdenziale al pagamento delle differenze sui ratei pregressi, oltre rivalutazione e interessi.
La Motivazione della Corte
Il giudice individua la questione nella qualificazione delle maggiorazioni retributive corrisposte per lo svolgimento di fatto di funzioni superiori e nella loro incidenza sulla liquidazione dell’assegno pensionistico. Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che la legge n. 335/1995 ha ampliato la base pensionabile per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, estendendo alle gestioni già INPDAP la disciplina del settore privato.
La Corte precisa che l’ampliamento opera ai soli fini del calcolo della quota B, cioè della parte di pensione determinata sulla media delle retribuzioni relative ai periodi contributivi maturati dal 31 dicembre 1992. Su questa base ritiene che la natura di prestazioni di fatto delle mansioni superiori non consenta la piena quiescibilità degli emolumenti, ma che gli stessi debbano essere valorizzati in quota B dal 1° gennaio 1996, richiamando Corte conti Sez. I n. 310 del 2011.
Nel caso concreto non sussistono motivi per escludere dal computo le maggiorazioni riconosciute dal giudice del lavoro. Esse sono qualificabili come assegni accessori, distinti dalla retribuzione di base, certamente spettanti in funzione dell’attribuzione e dello svolgimento effettivo delle funzioni dirigenziali, circostanza accertata nel processo civile conclusosi con la sentenza n. 5066/2017. Né l’azienda sanitaria né l’istituto previdenziale hanno contestato specificamente tale aspetto, avallando di fatto la tesi della ricorrente.
La documentazione versata in atti dimostra che la regolarizzazione contributiva è intervenuta nel marzo 2023 e che la riliquidazione della pensione è stata definita dall’INPS solo nel giugno 2024, quindi dopo la notifica del ricorso. Su queste basi il giudice dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, accolta anche dalla difesa della ricorrente, e condanna le amministrazioni resistenti alle spese legali, liquidate in euro 1.000,00, metà per ciascuno, in favore del procuratore antistatario, proprio in ragione del comportamento tardivo degli enti.
Nota della Redazione
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