La mancata rinnovazione della notifica estingue il giudizio pensionistico contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 347 del 18.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contenzioso pensionistico innanzi alla Corte dei conti, in difetto degli adempimenti previsti dall’art. 155 c.g.c. il rapporto processuale non può dirsi validamente costituito. Il giudice che abbia ordinato la rinnovazione della notificazione deve applicare il comma 10 della medesima disposizione: se l’ordine non è eseguito, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del giudizio, secondo il richiamo all’art. 111 c.g.c.. Il termine assegnato dalla legge o dal giudice per la rinnovazione ha natura perentoria e il suo inutile decorso produce l’estinzione del processo.
Il Fatto
La ricorrente promuoveva giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti contro l’INPS, non costituito, per ottenere la liquidazione di una pensione di vecchiaia non riconosciuta dall’ente previdenziale.
All’udienza del 17 gennaio 2024 non risultavano depositate le prove delle avvenute notifiche del ricorso e del decreto di fissazione alle controparti. Il giudice, con ordinanza n. 10/24, fissava l’udienza del 10 luglio 2024, poi rinviata d’ufficio al 17 luglio 2024, onerando la parte ricorrente della notifica del ricorso e dell’ordinanza all’INPS entro trenta giorni dalla comunicazione, nonché del deposito in segreteria della prova dell’eseguita notifica.
La Motivazione della Corte
All’udienza odierna il giudice rilevava che l’ordine di rinnovazione della notifica non era stato adempiuto. Da qui il nodo giuridico: stabilire quali conseguenze processuali derivino dalla mancata esecuzione dell’ordine di rinnovazione nel termine assegnato.
Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che, in difetto degli adempimenti previsti dall’art. 155 c.g.c., il rapporto processuale non può dirsi validamente costituito. La Corte non procede quindi all’esame del merito della pretesa pensionistica, ma si arresta sul piano della regolare instaurazione del contraddittorio.
La conseguenza è ricavata direttamente dal comma 10 dell’art. 155 c.g.c., secondo cui, se l’ordine di rinnovazione della notificazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue ai sensi dell’art. 111 c.g.c.. Quest’ultima disposizione prevede l’estinzione del processo qualora le parti, cui spetta di rinnovare la citazione, non vi abbiano provveduto nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.
Verificatesi tali condizioni, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del giudizio. La pronuncia resta sul piano processuale e nulla dispone sulle spese, in ragione della mancata costituzione della parte resistente.
Nota della Redazione
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