Partecipazione comunale a comunità energetica: parere conforme con monitoraggio (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 11 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un ente locale acquista una partecipazione diretta in una società cooperativa benefit a responsabilità limitata, finalizzata alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile, rientra nel controllo preventivo di conformità previsto dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016. La verifica investe la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, ma non si estende al merito della scelta, circoscrivendosi alla ragionevolezza dei mezzi impiegati rispetto agli obiettivi perseguiti. Il TUSP non impone un modello societario determinato, rimettendo all’ente la scelta della veste giuridica, purché sorretta da adeguata motivazione in ordine al perseguimento delle finalità istituzionali. Il carattere previsionale e generico del piano economico-finanziario giustifica la raccomandazione di un attento monitoraggio dell’operazione societaria nel tempo.
Il Fatto
Un Comune ha acquisito una partecipazione diretta in una società cooperativa benefit a responsabilità limitata, mediante l’acquisto di una sola quota associativa del valore simbolico di venticinque euro, al fine di aderire a una comunità energetica rinnovabile e di individuare la stessa cooperativa quale partner tecnico e soggetto aggregatore territoriale. La delibera consiliare, corredata dalla relazione di cui all’art. 5 TUSP e dalla documentazione societaria, ha precisato che l’adesione sarebbe stata efficace solo dopo l’espressione del parere di conformità della Corte dei conti.
Il Comune ha quindi trasmesso la richiesta di parere alla competente Sezione regionale di controllo. Nel corso del dialogo istruttorio sono stati richiesti e ottenuti il piano previsionale della società, la tabella delle quote di incentivazione, i bilanci, una relazione tecnica sull’impianto da installare su un’area comunale e chiarimenti sui costi diretti e indiretti dell’operazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro del nuovo controllo attribuito dall’art. 5, comma 3, del TUSP, come modificato dalla legge n. 118/2022. Sotto il profilo soggettivo, il Comune rientra tra le amministrazioni destinatarie della disciplina; sotto quello oggettivo, l’acquisto di una partecipazione diretta integra la fattispecie, poiché per “partecipazione” si intende la titolarità della qualità di socio. Il parere interviene prima del perfezionamento della fattispecie deliberata, come espressamente previsto nell’atto.
Quanto alla consultazione pubblica prescritta dall’art. 5, comma 2, TUSP, la Corte ritiene non sufficiente la pubblicazione all’albo pretorio, già imposta dalla legge, poiché l’ente deve definire le modalità di consultazione. Nell’ambito della discrezionalità riconosciuta, la Sezione segnala come sarebbe stata preferibile una forma di partecipazione più diretta dei cittadini.
Sul modello societario, la Corte rileva che la scelta della veste giuridica della comunità energetica è libera e che il TUSP ammette espressamente la partecipazione a società cooperative per la produzione di energia da fonti rinnovabili. La forma della cooperativa benefit, connotata dal duplice scopo di lucro e di beneficio comune, appare particolarmente idonea: il perseguimento dello scopo sociale vincola le scelte strategiche dei soci e il principio della porta aperta ben si attaglia alla struttura aperta e volontaria delle comunità energetiche. La motivazione dell’ente risulta coerente con la cornice legislativa regionale, che favorisce la cooperativa di comunità.
Sul piano della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica, il costo per l’ente è limitato a una quota simbolica una tantum, a fronte di incentivi percepibili, di un contributo PNRR a fondo perduto e di un piano di investimenti a carico della cooperativa. La Corte richiama la duplice accezione — oggettiva e soggettiva — della sostenibilità elaborata dalle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 e l’art. 14 TUSP sul divieto di soccorso finanziario. Il piano previsionale è però generico, essendo riferito a una fattispecie territoriale diversa, donde la raccomandazione di un monitoraggio costante.
Infine, la messa a disposizione di terreni comunali per gli impianti fotovoltaici deve essere motivata in concreto, valutando la recessività dell’interesse alla redditività del bene pubblico rispetto all’interesse collettivo perseguito, al fine di escludere profili di responsabilità del decisore. Soddisfatto l’onere motivazionale quanto alla compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, la Sezione esprime parere favorevole, con raccomandazione di attento monitoraggio.
Nota della Redazione
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