Cancellazione del sequestro convertito in pignoramento spetta al giudice dell’esecuzione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 391 del 01.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Per effetto della conversione automatica ex lege del sequestro conservativo in pignoramento, ai sensi dell’art. 686 c.p.c., il sequestro non esiste più sul piano giuridico. La richiesta di cancellazione delle trascrizioni e delle annotazioni, anche quando il credito sia stato integralmente soddisfatto, attiene al processo di esecuzione ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dell’esecuzione. Il creditore soddisfatto ha l’obbligo di formalizzare la rinuncia agli atti esecutivi innanzi a tale giudice, senza che la Corte dei conti possa provvedere in sede di giurisdizione contabile. La questione di giurisdizione, rilevabile d’ufficio, precede logicamente quella di competenza funzionale.
Il Fatto
Il ricorrente era stato convenuto in un giudizio di responsabilità contabile davanti alla Sezione giurisdizionale e condannato al pagamento di una somma in favore dell’amministrazione danneggiata. Nel corso di quel processo era stato autorizzato un sequestro conservativo su alcuni immobili di sua proprietà, poi confermato e convertito in pignoramento con la sentenza di primo grado.
Il ricorrente riferisce di avere definito la posizione mediante il versamento della differenza rispetto alle somme già incamerate dall’amministrazione, ottenendo liberatoria. Il sequestro immobiliare, tuttavia, era rimasto iscritto. Ha quindi chiesto la revoca e la cancellazione della misura, con dispensa del conservatore. La Procura regionale ha espresso parere favorevole in udienza.
La Motivazione della Corte
La Corte chiarisce anzitutto il quadro processuale. L’istanza non ricade nelle modalità di delibazione previste dagli artt. 74-78 del d.lgs. n. 174 del 2016, perché il sequestro non è più in essere: si è convertito in pignoramento. Il Presidente ha perciò fissato camera di consiglio collegiale e il Collegio decide nella forma della sentenza, per assicurare il doppio grado di giudizio e in ragione della statuizione sulla giurisdizione ai sensi dell’art. 17 c.g.c..
Nel merito, la Corte richiama l’orientamento consolidato: la conversione del sequestro in pignoramento è automatica ex lege e fa venire meno il sequestro stesso (Cass. civ. Sez. I n. 7149 del 2020; Sez. III n. 10871 del 2012). Titolare del credito è l’amministrazione danneggiata, indicata nella sentenza; dal titolo esecutivo scaturisce il processo di esecuzione disciplinato dal titolo III del c.p.c., come ribadito dall’art. 214 c.g.c..
La fase è dunque esecutiva e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza contabile (SS.RR. n. 9/A del 1999 e numerose pronunce di Sezione). Anche l’ipotesi di integrale soddisfazione del credito assistito da pignoramento resta affidata al giudice dell’esecuzione, comprese le formalità di cancellazione (Cass. civ. Sez. III n. 27545 del 2017; n. 13342 del 2022).
Da qui l’affermazione del principio secondo cui il creditore soddisfatto deve rinunciare agli atti esecutivi innanzi al giudice competente. La Corte richiama la giurisprudenza della Sezione (ord. n. 179 del 2023; sent. n. 530 del 2023; sent. n. 148 del 2023) e ricorda che l’interessato può esperire opposizione all’esecuzione o, in via residuale, il giudizio di cognizione.
Ne segue il difetto di giurisdizione della Corte dei conti. Resta assorbita la richiesta di riduzione dell’importo della cautela, già ridotto dalla sentenza. La pronuncia su questione pregiudiziale consente la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., con indicazione del giudice ordinario per l’eventuale riassunzione nel termine dell’art. 17, comma 2, c.g.c.
Nota della Redazione
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