Parifica rendiconto regionale: ammesso emendamento integrativo in camera di consiglio (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 97 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del procedimento di parifica del rendiconto generale regionale, la Sezione regionale di controllo può approvare un’integrazione alla proposta di relazione già deliberata, recependo gli emendamenti trasmessi dalla Giunta regionale a ridosso della camera di consiglio. Il potere di integrazione trova fondamento nell’art. 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti e nell’art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012. L’integrazione non sostituisce la relazione originaria, ma la completa, e va trasmessa al Procuratore regionale per l’integrazione della documentazione da esaminare nell’adunanza pubblica.

Il Fatto

La vicenda riguarda il rendiconto generale della Regione Piemonte per l’esercizio finanziario 2024. La Giunta regionale ha adottato il disegno di legge regionale n. 87, trasmesso alla Sezione regionale di controllo il 21 maggio 2025. Successivamente la Giunta ha presentato emendamenti, pervenuti alla Sezione il 30 maggio e il 13 giugno 2025.

Con deliberazione n. 95/2025 la Sezione ha approvato la proposta di relazione contenente le osservazioni sulla legittimità e regolarità della gestione e le proposte di misure di correzione. Un ulteriore emendamento al disegno di legge è stato poi trasmesso dalla Giunta il 14 luglio 2025. Su questo si pronuncia la deliberazione in esame.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento, richiamando il decreto-legge n. 174/2012, il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, la legge regionale n. 7/2001 in materia di ordinamento contabile e il decreto legislativo n. 118/2011 sull’armonizzazione dei sistemi contabili.

Il Collegio dà atto della sequenza procedimentale: il programma annuale di controllo della Sezione, l’adozione del disegno di legge regionale, la trasmissione degli emendamenti e l’acquisizione del parere del Collegio dei revisori. Su questa base era già intervenuta la deliberazione n. 95/2025, con cui è stata approvata la proposta di relazione.

Elemento decisivo è l’ulteriore emendamento trasmesso dalla Giunta il 14 luglio 2025, acquisito al protocollo il giorno stesso. La Sezione ne prende atto e lo recepisce, approvando l’integrazione alla proposta di relazione. Il potere esercitato è quello dell’art. 41 del testo unico e dell’art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 174/2012.

L’integrazione non è autonoma rispetto alla relazione già deliberata: ne costituisce un’appendice, elaborata con la medesima base normativa. La Sezione ne dispone la trasmissione all’Amministrazione regionale, agli Assessori competenti e al Presidente del Consiglio regionale, nonché al Procuratore regionale.

La trasmissione al Procuratore regionale risponde a una finalità specifica: integrare la documentazione da esaminare nell’adunanza pubblica già fissata. Il provvedimento è dunque uno strumento di completamento istruttorio, funzionale alla discussione del rendiconto nella sede pubblica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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