Azienda speciale consortile, equilibri economico-finanziari e prevalenza dello statuto (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 224 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 114 Tuel, nel conformare la gestione dell’azienda speciale ai principi contabili generali di cui all’allegato n. 1 al d. lgs. n. 118/2011 e ai principi del codice civile, impone di corredare le proposte di deliberazione consiliare, in fase costitutiva, di idonea documentazione tecnico-finanziaria attestante l’equilibrio economico dell’operazione e la sua conformità ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. La funzione consultiva non può estendersi alla verifica di specifiche vicende costitutive, né essere utilizzata per aggirare il limite soggettivo del controllo preventivo ex art. 5 Tusp, circoscritto alle sole operazioni societarie. In assenza di specifica disciplina pubblicistica, il principio di prevalenza dello statuto sull’atto costitutivo ex art. 2328 cod. civ. si applica anche alle aziende speciali consortili.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune della provincia di Salerno ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, in merito alla costituzione di un’azienda speciale consortile per la gestione associata dei servizi sociali di ambito territoriale. Quattordici Comuni avevano adottato deliberazioni consiliari per la costituzione dell’ente, con un piano di sostenibilità ritenuto dal richiedente carente. La questione sorge da una discrasia tra l’atto costitutivo sottoscritto davanti al notaio, che indica un fondo di dotazione di € 619.962,00, e lo schema approvato da tredici Consigli comunali, che non lo indica. L’Assemblea dell’azienda ha poi deliberato modifiche statutarie riducendo il fondo di dotazione a circa € 25.000.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Sezione riconosce la legittimazione soggettiva del Comune istante, poiché l’ausilio interpretativo, pur riguardando un organismo diverso, è strumentale all’esercizio di attribuzioni proprie dell’ente formalmente legittimato. Sul piano oggettivo, invece, la Corte opera una netta distinzione: la funzione consultiva non può divenire il mezzo per ottenere un pronunciamento su una specifica vicenda genetica dell’azienda speciale. L’art. 5, comma 3, Tusp limita il controllo preventivo alle operazioni societarie, e tale scelta non è stata estesa alle aziende speciali, sottratte al relativo perimetro soggettivo.

Sul primo quesito, dichiarato ammissibile, la Corte afferma che l’azienda speciale deve essere strutturata fin dal momento genetico per garantire l’equilibrio economico dell’investimento. Ciò deve risultare dalla motivazione della deliberazione costitutiva e da un apposito documento sottoposto all’organo consiliare. L’art. 114, comma 8, Tuel esige l’approvazione del piano-programma e del budget economico almeno triennale; il Comune aderente deve valutare l’impatto sul proprio bilancio previa analisi costi-benefici. La clausola dell’equilibrio di bilancio impone agli enti e alle loro articolazioni di rispettare il precetto anche in ottica consolidata, non ammettendo gestioni in perdita.

Sul terzo quesito, dichiarato ammissibile, la Corte osserva che la natura delle aziende speciali differisce da quella delle società in mano pubblica, essendo attratta nell’orbita pubblicistica. In assenza di specifica disciplina per la forma consortile, rileva il richiamo ai principi del codice civile contenuto nell’art. 114, comma 1, Tuel, esteso al Libro Quinto. Ne consegue che il principio di prevalenza dello statuto sull’atto costitutivo trova applicazione anche in favore delle aziende speciali consortili.

La Corte sottolinea che il fondo di dotazione è elemento costitutivo dell’azienda e costituisce garanzia patrimoniale minima a favore dei creditori, con funzione vincolistica e produttivistica. Eventuali riduzioni devono essere precedute da prudente valutazione, ma la conformità della specifica riduzione al paradigma normativo esula dal parere. I quesiti n. 2, 4, 5 e 6 sono dichiarati inammissibili per il loro carattere specifico e concreto, nonché, per il sesto, perché attinente a profili di responsabilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2328 c.c.

Tutte le 3 sentenze sull'art. 2328 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *