Certificati bianchi non rendicontati e responsabilità erariale dell’amministratore (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 393 del 06.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto privato che partecipa al programma pubblico di incentivazione dell’efficienza energetica, presentando progetti e conseguendo Titoli di Efficienza Energetica, è legato alla pubblica amministrazione da un rapporto di servizio funzionale, anche quando non sia percettore diretto di un contributo. L’indebita percezione e la mancata restituzione dei titoli, in assenza dei presupposti e senza la documentata realizzazione dei progetti, integrano danno erariale devolutamente alla cognizione del giudice contabile. La responsabilità è ascrivibile in proprio, e in solido con la società ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, legge n. 20/1994, anche all’amministratore unico che, avvalendosi della propria veste plurima, abbia posto in essere la condotta dolosa, omettendo di documentare le iniziative sottoposte a verifica.
Il Fatto
La Procura regionale per il Lazio ha convenuto in giudizio una società e il suo amministratore unico, all’epoca dei fatti anche socio, chiedendo la condanna al risarcimento del danno in favore del GSE e del GME per 62.612,40 euro, a titolo di dolo e in solido. Nel periodo 2016-2018 la società aveva presentato al GSE e ottenuto 226 Titoli di Efficienza Energetica, poi alienati in parte mediante transazioni bilaterali e in parte sul mercato gestito dal GME.
Il GSE aveva avviato un procedimento di verifica documentale sui progetti. A fronte dell’omessa rendicontazione e della non dimostrata realizzazione degli interventi, era stato emesso il provvedimento di decadenza del 20.11.2018. Nonostante la richiesta restitutoria e una dilazione accordata, la società non aveva restituito i titoli né il controvalore. Seguì un procedimento monitorio definito con decreto ingiuntivo, rimasto inadempiuto. I convenuti non si sono costituiti; è intervenuto adesivamente il GSE.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta in via pregiudiziale la giurisdizione contabile. Il Collegio ritiene sussistente il rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo giuridico sotteso. Richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 21297 del 2017, secondo cui l’erogazione funzionale alla realizzazione di un progetto vincola il beneficiario all’obiettivo finanziato, con assunzione del ruolo di compartecipe dell’attività pubblica.
Tale conclusione vale anche nel sistema dei certificati bianchi, dove i titoli costituiscono lo strumento principale per perseguire gli obiettivi nazionali di risparmio energetico. La Corte richiama al riguardo i precedenti della Sez. Lazio nn. 666/2020, 175/2021 e 854/2021 e della Sez. Piemonte n. 97/2022, oltre al quadro normativo del d.lgs. n. 28/2011 e del D.M. 11.01.2017. I soggetti che presentano progetti si inseriscono pienamente nel programma pubblico, acquisendo un titolo strumentale a finalità vincolate: ne deriva un rapporto di servizio funzionale e la giurisdizione della Corte dei conti.
Nel merito, il Collegio concorda con la Procura. Non risultano documentati né realizzati i progetti di risparmio energetico, con conseguente distrazione dal programma pubblico e causazione del danno. Il danno consiste nell’inserimento nel sistema di titoli ai quali non corrisponde il risparmio asserito.
Quanto all’amministratore, la Corte richiama l’indirizzo che ammette la responsabilità erariale in proprio degli amministratori, con riferimento alla Sez. Calabria n. 258/2020, alla Sez. Lazio ord. n. 125/2021 e alla sent. n. 175/2021, nonché a Cass. Sez. Un. n. 18991 del 2017 sui legali rappresentanti di società percettrici. La condotta è connotata da dolo, per aver omesso di predisporre e mostrare la documentazione richiesta dal GSE.
Il danno è quantificato in 62.612,40 euro, corrispondente al valore dei titoli accreditati sul conto del Registro TEE. La Corte dichiara la contumacia dei convenuti e accoglie la domanda, condannando in solido società e amministratore, oltre rivalutazione e interessi. In sede esecutiva si terrà conto delle somme eventualmente recuperate.
Nota della Redazione
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