Danno erariale da assenze simulate con certificati contraffatti e onere della prova (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 398 del 20.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile, la condanna al risarcimento del danno erariale per le retribuzioni indebitamente percepite durante assenze ingiustificate dal servizio è pienamente fondata quando la condotta dolosa del dipendente e il nesso di causalità con la diminuzione patrimoniale dell’amministrazione risultano accertati in sede penale. La presentazione di certificati medici contraffatti, che induca in errore l’amministrazione sui motivi delle assenze, integra violazione dei doveri d’ufficio di particolare gravità, rilevante anche a prescindere dalla qualificazione dell’elemento soggettivo come dolo. Sul convenuto grava l’onere della prova documentale delle trattenute stipendiali che assume già operate dall’amministrazione danneggiata: in loro assenza, la pretesa di riduzione del quantum e la richiesta di supplemento istruttorio vanno respinte.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha evocato in giudizio un militare, già in servizio presso un reggimento interforze con sede in Roma, chiedendo la condanna al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, della somma di euro 12.945,16, oltre interessi, rivalutazione e accessori, a titolo di danno erariale.
La richiesta si fondava sull’accertamento contenuto in una sentenza penale militare, che aveva riconosciuto il dipendente responsabile di simulazione di infermità e truffa militare: nel periodo contestato egli avrebbe presentato al Reparto tredici certificati medici risultati contraffatti, per giustificare l’assenza dal servizio e percepire la retribuzione. Il convenuto, costituitosi, ha chiesto la riduzione del danno per l’importo di euro 1.903,90, corrispondente a trattenute mensili operate sullo stipendio dall’ottobre 2021 al febbraio 2023, poi sospese e riprese dall’aprile 2024, invocando anche l’espletamento di mezzi di prova.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene la responsabilità del convenuto piena e incontestabile. Sussistono tutti gli elementi della fattispecie risarcitoria: il rapporto di servizio con il Ministero della Difesa, il danno erariale derivante dall’indebita erogazione della retribuzione non spettante e l’elemento soggettivo, consistente nella dolosa violazione delle norme sulle assenze dal servizio.
Lo svolgimento dei fatti risulta ampiamente accertato in sede di giudizio penale militare. Lo stesso convenuto, nella memoria difensiva, ha ammesso di essere stato sottoposto alle ritenute stipendiali quale conseguenza della condanna penale. La documentazione trasmessa dal tribunale militare comprova che, nel periodo considerato, egli ha presentato tredici certificati contraffatti, anche nelle date di emissione, per giustificare l’illegittima assenza e percepire lo stipendio. Il danno è quantificato in euro 12.945,16, come attestato dalla documentazione dell’amministrazione danneggiata e indicato dalla Procura nell’atto di citazione.
La Corte respinge la pretesa di riduzione fondata sulle asserite trattenute mensili di euro 380,78. Manca qualsiasi valido riscontro probatorio, come evidenziato dalla Procura anche in sede di discussione dibattimentale. Il supplemento istruttorio richiesto non va accordato, perché sull’onere della prova grava il convenuto, tenuto a dimostrare documentalmente le ritenute effettuate dall’amministrazione danneggiata.
Il Collegio aggiunge che, anche a prescindere dalla qualificazione dell’elemento soggettivo come dolo, le mancanze ai doveri d’ufficio appaiono particolarmente gravi: mediante raggiri e certificati contraffatti il convenuto ha indotto in errore l’amministrazione sui reali motivi delle assenze continuative, percependo retribuzione non dovuta. La domanda è quindi fondata anche nel quantum. Segue la condanna al pagamento della somma, con rivalutazione monetaria dall’8.3.2021 e interessi legali dalla data della sentenza fino al soddisfo, oltre alle spese del giudizio. In sede di esecuzione potranno essere detratte le somme già eventualmente recuperate dall’amministrazione.
Nota della Redazione
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