Simulazione di infermità del militare e danno erariale da retribuzione senza prestazione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 394 del 07.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Integra responsabilità amministrativa per dolo la condotta del militare che produca un certificato medico contraffatto per simulare un’infermità insussistente e giustificare l’assenza dal servizio. Il danno erariale è costituito dagli emolumenti corrisposti senza controprestazione lavorativa, essendo ravvisabile il pagamento in assenza di prestazione. L’elemento soggettivo del dolo è insito nella volontà cosciente di allontanarsi dal servizio al fine di essere retribuito senza prestare attività. Sussistono il nesso di causalità tra condotta e pregiudizio e il rapporto di servizio con l’amministrazione danneggiata. La condanna comprende rivalutazione monetaria e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino all’effettivo soddisfo.
Il Fatto
La Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi alla Sezione giurisdizionale un militare in servizio presso un reggimento dell’Esercito, chiedendone la condanna al pagamento di euro 862,23, oltre accessori, per il danno erariale cagionato dalla simulazione di infermità e dalla truffa militare continuate e aggravate.
Secondo la prospettazione attorea, il convenuto aveva fatto pervenire al reparto, con una mail dell’8 luglio 2022, un certificato medico falso, apparentemente sottoscritto da un medico, recante prescrizione di giorni otto di riposo per motivi di salute. Il certificato serviva a giustificare l’assenza dal servizio nel periodo indicato. Il medico ne aveva disconosciuto la firma. L’invito a dedurre non era stato seguito da deduzioni né da richiesta di audizione personale, e nessun versamento era stato effettuato a titolo di restituzione. Il procedimento monitorio non aveva ottenuto l’adesione della intimata, che non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa: un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto; il nesso di causalità tra condotta ed evento; l’elemento psicologico del dolo o della colpa grave; il rapporto di servizio tra agente ed ente pubblico. Richiama sul punto un proprio precedente e la giurisprudenza delle Sezioni Unite civili in sede di regolamento di giurisdizione, che valorizza la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie lese.
La Corte esamina anzitutto l’elemento oggettivo, qualificandolo presupposto prioritario e indefettibile. Ritiene condivisibile l’accertamento della Procura circa la sussistenza del pregiudizio subito dal Ministero della Difesa e la relativa quantificazione, operata sulla base delle retribuzioni illecitamente percepite nel periodo di assenza, per un totale pari a euro 862,23.
Quanto all’elemento soggettivo, la Sezione lo qualifica in termini di dolo, richiesto dall’art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall’art. 3, comma 1, della legge 20 dicembre 1996, n. 639. Il dolo è insito nella contraffazione del certificato presentato per simulare infermità in realtà insussistenti, nell’assenza ingiustificata e nella volontà cosciente di allontanarsi dal servizio per essere retribuito senza prestare attività lavorativa. La condotta evidenzia un totale disinteresse per gli obblighi di servizio e militari.
La Sezione ravvisa quindi il nesso di causalità tra la condotta dolosa e il danno, derivante dal pagamento degli emolumenti senza controprestazione, nonostante l’assenza ingiustificata. Accoglie pertanto la domanda e condanna il convenuto al pagamento della somma indicata, oltre rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 150 delle disposizioni di attuazione del cod. proc. civ. e interessi legali sulla somma rivalutata dalla pubblicazione della sentenza fino all’effettivo soddisfo.
La Corte dichiara la contumacia del convenuto e, in relazione alla soccombenza, pone a suo carico le spese del giudizio, da liquidare con separata nota in applicazione dell’art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174. Il recupero delle somme è rimesso all’amministrazione creditrice secondo le modalità degli artt. 212-216 del medesimo d.lgs. n. 174.
Nota della Redazione
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