Cessazione della materia del contendere per integrale soddisfazione della pretesa pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 443 del 20.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’ente previdenziale abbia integralmente riconosciuto e corrisposto quanto domandato dal ricorrente, comprensivo degli accessori di legge, venendo meno l’interesse ad agire per integrale soddisfazione della pretesa. La definizione del giudizio che avvenga decidendo su questione pregiudiziale — quale deve ritenersi l’estinzione per cessazione della materia del contendere — giustifica la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.. Nel giudizio pensionistico nulla è dovuto per le spese della sentenza, attesa la gratuità del rito ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c..

Il Fatto

Il ricorrente, centralinista telefonico privo della vista, dipendente del Ministero della Giustizia e cessato dal servizio per limiti di età, ha chiesto il ricalcolo e la riliquidazione della pensione in godimento con il riconoscimento dei benefici di legge, oltre arretrati, accessori e spese legali con dichiarazione di antistatario.

Nel corso del giudizio l’INPS ha comunicato di stare riesaminando la posizione e di essere in procinto di riliquidare la pensione. Il giudice ha quindi disposto, con ordinanza n. 30/2024, l’acquisizione della prova dell’effettiva corresponsione degli importi. Avvenuto il pagamento sulla rata di maggio 2024, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese; l’INPS ha aderito chiedendo la compensazione.

La Motivazione della Corte

La Corte prende atto della richiesta formulata dal ricorrente sulla base del riconosciuto integrale pagamento delle somme dovute dall’INPS. Il ricalcolo della pensione e la prova dell’avvenuto pagamento, comprensivo di accessori di legge, integrano i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Il Collegio evidenzia che è venuto meno l’interesse del ricorrente a fronte dell’integrale soddisfazione della propria pretesa. La lite è pertanto definita con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c..

Sul governo delle spese, la Corte osserva che la definizione del giudizio avviene decidendo su una questione pregiudiziale, qualificazione che ritiene applicabile all’estinzione per cessazione della materia del contendere, richiamando sul punto Cass. civ., sez. 3^, 16.2.2023, n. 4951. Su questa base dispone la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..

Nulla infine per le spese della sentenza, in applicazione dell’art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico. La Corte dichiara quindi la cessazione della materia del contendere, compensa le spese e nulla dispone per le spese della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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