Nesso da causa di servizio e pensione privilegiata: serve la domanda amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 441 del 19.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio costituisce accertamento definitivo ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001 e, ove impugnato il diniego, può essere domandato innanzi alla Corte dei conti in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio. Resta però fermo il principio di simmetria tra quanto chiesto in sede amministrativa e quanto dedotto in giudizio: la domanda di pensione privilegiata deve essere previamente veicolata all’amministrazione, anche solo come scopo-fine dell’accertamento. La materia dell’equo indennizzo è devoluta al giudice del rapporto di impiego, non al giudice contabile. Il ricorso che ometta la domanda amministrativa di pensione privilegiata è pertanto inammissibile.

Il Fatto

La ricorrente, vedova ed erede di un luogotenente dell’Aeronautica Militare in forza presso un ufficio operazioni di stormo, deceduto per polmonite da SARS-CoV-2 contratta secondo la prospettazione nel luogo di lavoro, aveva chiesto nel 2021 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e il contestuale equo indennizzo. La competente commissione medica aveva ascritto la menomazione in Tab. A categoria 1^, ma il comitato di verifica aveva escluso il nesso causale. L’amministrazione aveva quindi respinto l’istanza con decreto ministeriale del 20.07.2023.

La ricorrente impugna quel provvedimento davanti alla Corte dei conti, chiedendo l’annullamento e la declaratoria di dipendenza da causa di servizio delle infermità. Il Ministero della Difesa eccepisce in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione, in via preliminare l’inammissibilità per carenza di previa domanda amministrativa ex art. 153 c.g.c., e nel merito la propria carenza di legittimazione passiva per il subentro dell’INPS.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ricostruisce anzitutto il perimetro delle domande, individuandolo nell’impugnazione del diniego di causa di servizio e di equo indennizzo, con conseguente richiesta di accertamento giudiziale della dipendenza.

Su questa base dichiara il difetto di giurisdizione. Il riconoscimento della causa di servizio è sì presupposto logico-giuridico della pensione privilegiata, ma ciò non esonera dal formulare in sede amministrativa la relativa domanda. La Corte ricorda il riparto: l’equo indennizzo spetta al giudice del rapporto di lavoro, la pensione privilegiata al giudice delle pensioni. Per individuare il giudice dell’accertamento occorre guardare all’assetto di interessi oggettivamente manifestato sul piano sostanziale, secondo il precedente sez. Friuli-Venezia Giulia n. 27/2020.

Il Collegio richiama poi la giurisprudenza di legittimità: le SS.UU. civili n. 4325/2014 devolvono alla Corte dei conti la domanda di mero accertamento della causa di servizio proposta ai fini del trattamento pensionistico privilegiato, per il criterio di collegamento per materia, senza rilievo dello stato di servizio attivo. Richiama altresì l’arresto delle SS.RR. contabili n. 12/2023/QM/PRES, che ha ritenuto ammissibile il ricorso contro il diniego di causa di servizio finalizzato al futuro trattamento di privilegio, purché questo sia prospettato nel ricorso quale bene della vita ambito.

L’argomentazione centrale è però che quel principio presuppone una vicenda in cui il bene della vita pensionistico sia stato oggetto, almeno indirettamente, di valutazione amministrativa. Nel caso concreto manca del tutto la domanda di pensione privilegiata. L’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001, nel positivizzare l’unicità dell’accertamento, non può superare l’omessa istanza amministrativa né mutare il riparto di giurisdizione. Il codice di giustizia contabile è norma sopravvenuta e impone la simmetria tra bene della vita invocato in sede amministrativa e oggetto del giudizio.

Le differenze ontologiche tra equo indennizzo e pensione privilegiata non consentono di considerare bastevole l’istanza presentata, limitata alla causa di servizio e all’indennizzo. Il ricorso è quindi inammissibile; le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31 c.g.c.. La pronuncia, di squisito rito, non preclude la presentazione dell’istanza amministrativa e il successivo ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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