Estinzione del giudizio di resa del conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 23 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto disciplinato dagli artt. 141 e ss. cod. giust. cont., la tempestiva trasmissione dei conti giudiziali da parte dell’ente nel termine fissato con decreto del giudice monocratico determina la cessata materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Il procedimento ha natura giurisdizionale, si definisce con sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza camerale. L’estinzione riguarda il solo obbligo di rendere il conto: ogni valutazione di merito sul conto depositato resta riservata al magistrato istruttore ai sensi dell’art. 145 cod. giust. cont.
Il Fatto
La Procura Regionale ha chiesto al giudice monocratico designato di assegnare, ai sensi dell’art. 141, comma 4, cod. giust. cont., un termine perentorio per il deposito del conto giudiziale relativo all’annualità 2019. Destinataria dell’istanza è la banca evocata quale tesoriere del Comune di Asso, nella sua qualità di successore dell’originario istituto per fusione per incorporazione.
Con decreto del 3 gennaio 2025 il giudice ha fissato il termine di 90 giorni per il deposito dei conti e quello successivo di 60 giorni per la trasmissione degli stessi da parte dell’ente alla Sezione Giurisdizionale. L’amministrazione comunale ha trasmesso i conti entro il termine assegnato; con decreto del 3 febbraio 2025 è stata fissata la camera di consiglio del 4 febbraio 2025.
La Motivazione della Corte
All’udienza camerale la Procura Regionale ha dato conto della regolare trasmissione della documentazione contabile e ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Il thema decidendum si esaurisce pertanto nella verifica dell’adempimento dell’obbligo di rendere il conto.
Il giudice ha precisato i confini del proprio scrutinio. Il giudizio di resa del conto è limitato all’accertamento dell’adempimento dell’obbligo, ai sensi degli artt. 141 e ss. cod. giust. cont.. Ogni valutazione di merito sul conto depositato, ai sensi dell’art. 140 cod. giust. cont., sarà oggetto di specifica disamina da parte del magistrato istruttore individuato secondo l’art. 145 cod. giust. cont..
La Corte ha richiamato il più recente orientamento giurisprudenziale, secondo cui il giudizio per resa di conto, pur strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale. Tale natura si desume dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che ne determinano la definizione mediante pronuncia di una sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 cod. giust. cont. (Corte dei conti, Sez. Marche, n. 198/2020).
Su queste basi il giudice ha dichiarato estinto il giudizio per la resa del conto, per cessata materia del contendere, ai sensi dell’art. 141 cod. giust. cont., nulla disponendo per le spese. Ha inoltre trattenuto gli atti nella veste del magistrato relatore, individuato ai sensi dell’art. 145, secondo comma, cod. giust. cont., per l’esame del conto depositato.
Nota della Redazione
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