Rinuncia agli atti e mancata notifica del ricorso estinguono il giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 44 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio, accompagnata dalla dichiarazione del ricorrente di non avere proceduto alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, manifesta in modo espresso e inequivoco la volontà di non coltivare la lite e impone la dichiarazione di estinzione immediata del processo. I principi di oralità, concentrazione e immediatezza, propri del rito del lavoro e applicabili al processo pensionistico pubblico, comportano, in caso di mancata comparizione delle parti alla prima udienza, la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del giudizio, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. alla luce degli artt. 24 e 111 Cost. e dei principi di ragionevole durata ed efficienza processuale. La soluzione si impone a maggior ragione quando la parte abbia esplicitamente manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione.
Il Fatto
Il ricorrente, assumendo di avere svolto le mansioni di Sovrintendente Capo della Polizia dello Stato fino al 20.02.2019, ha impugnato il provvedimento con cui l’INPS aveva liquidato il trattamento pensionistico. Ha invocato il diritto alla riliquidazione della pensione mediante applicazione dell’aliquota pensionabile del 44% in forza dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, chiedendo la condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze, con interessi e rivalutazione monetaria.
Con atto depositato il 28.11.2022 il ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione e di non avere notificato il ricorso e il provvedimento di fissazione dell’udienza alla controparte. L’INPS, non avendo ricevuto la notifica, non si è costituito. All’udienza del 25 gennaio 2024 nessuno è comparso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che la parte ha prodotto rinuncia agli atti, con cui ha manifestato in modo espresso e inequivoco la volontà di non coltivare il giudizio. Alla dichiarazione si aggiunge un dato oggettivo: nel fascicolo è assente la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla parte resistente.
Tale assenza è letta dal giudice come ulteriore conferma dell’effettiva volontà espressa dal ricorrente per il tramite del procuratore. La rinuncia non resta dunque su un piano meramente dichiarativo, ma trova riscontro nella incompletezza del contraddittorio, non essendo mai stata instaurata la vocatio in ius della controparte.
Su questa base la Corte dichiara l’estinzione immediata del processo. Il percorso argomentativo richiama i principi di oralità, concentrazione e immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro, ritenuto applicabile anche al processo pensionistico pubblico. Da tali principi discende che, in caso di mancata comparizione delle parti alla prima udienza, si applicano la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del giudizio.
Il giudice fonda la soluzione sugli artt. 181 e 309 cod. proc. civ., cui impone un’interpretazione costituzionalmente orientata alla luce degli artt. 24 e 111 Cost., dei principi di ragionevole durata del processo e di efficienza processuale. L’esito è reso ancora più netto dalla esplicita manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Il dispositivo dichiara l’estinzione del giudizio e nulla dispone per le spese, coerentemente con l’assenza di costituzione dell’Istituto e con la natura della decisione.
Nota della Redazione
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