Moltiplicatore pensionistico e impossibilità di accesso all’ausiliaria (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 450 del 24.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il moltiplicatore previsto dall’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997 è configurato dal legislatore come istituto alternativo all’ausiliaria e presuppone che l’interessato abbia titolo al relativo collocamento. Ne consegue che il beneficio spetta a chi, pur avendovi diritto, non ha potuto accedere all’ausiliaria o permanervi per inidoneità psico-fisica, e non a chi sia cessato dal servizio prima del raggiungimento dei limiti di età per il grado rivestito, qualunque ne sia la causa. Nei giudizi pensionistici l’INPS è titolare di legittimazione passiva, poiché quale ordinatore secondario di spesa eroga il trattamento e la corretta determinazione dell’assegno riverbera effetti sulla sua sfera patrimoniale, non essendo rilevante la mera ripartizione interna di competenze tra apparati. Il diritto al ricalcolo decorre dalla data di collocamento in congedo assoluto, con aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria senza cumulo.
Il Fatto
Un Luogotenente dell’Esercito, collocato in congedo assoluto a decorrere dal 27.07.2017 e titolare di pensione liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo, ha chiesto la rideterminazione del trattamento pensionistico. Il ricorrente ha invocato l’applicazione del moltiplicatore di cui all’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997, assumendo di avere maturato oltre quaranta anni di servizio effettivo e di avere inutilmente diffidato l’ente con atto del 26.04.2023.
L’INPS, costituitosi, ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che l’accertamento del diritto spetti all’amministrazione datrice di lavoro, e nel merito ha contestato la fondatezza della pretesa richiamando gli artt. 992, 996 e 1865 d.lgs. n. 66/2010. In subordine ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei e il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il Giudice esamina anzitutto l’eccezione preliminare e la respinge. La competenza dell’INPS nella liquidazione del trattamento, per avere acquisito le funzioni gestorie e liquidatorie dell’INPDAP ai sensi dell’art. 21, comma 1, d.l. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, fonda l’interesse dell’ente a contraddire. Le attribuzioni di ordinatore principale e secondario di spesa costituiscono una mera ripartizione interna di competenze tra apparati che compongono comunque la figura dell’obbligato passivo; quale ordinatore secondario l’istituto eroga la pensione e la sua corretta determinazione incide direttamente sulla sua sfera patrimoniale.
Nel merito il ricorso è fondato. La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997 incrementa il montante individuale di un importo pari a cinque volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo; l’art. 992 d.lgs. n. 66/2010 prevede il collocamento in ausiliaria solo a seguito di cessazione per raggiungimento del limite di età del grado o a domanda; il successivo art. 1865 applica il moltiplicatore al personale escluso dall’ausiliaria ai sensi del citato art. 992.
Il Giudice richiama il consolidato orientamento della Corte, che riconosce il beneficio a chi si trovi nell’impossibilità di accesso all’ausiliaria per inidoneità psicofisica e a chi, già transitato in ausiliaria, sia divenuto successivamente inidoneo. La cessazione anticipata dal servizio rispetto al limite di età, qualunque ne sia la causa, impedisce invece l’accesso all’ausiliaria e non legittima il moltiplicatore, che il legislatore non ha inteso accordare a chi non ha potuto fruire dell’istituto per essere cessato prima del limite.
Nel caso concreto il ricorrente è cessato per inidoneità e non per raggiungimento del limite di età, con conseguente esclusione dall’ausiliaria: sussiste dunque il diritto al ricalcolo del trattamento con applicazione dell’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997 a far data dal collocamento in congedo assoluto. Alle somme vanno aggiunti interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c., senza cumulo e con rivalutazione spettante solo per la parte che sopravanzi gli interessi legali. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 2.000,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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