Nesso eziologico e causa di servizio: serve probabilità qualificata, non ipotesi (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 454 del 26.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia a eziologia multifattoriale, il nesso di causalità non può essere affermato sulla base di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili. È necessaria una concreta e specifica dimostrazione, che può assumere i connotati della probabilità solo se qualificata, cioè verificata attraverso ulteriori elementi, come i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale. La Corte dei conti è munita di giurisdizione sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, ed è ammissibile il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego amministrativo, domandi in sede giudiziale l’accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento di privilegio, anche senza previa domanda amministrativa di pensione. Il giudizio tecnico del consulente d’ufficio, motivato, analitico e coerente, è condivisibile e non va rinnovato in assenza di vizi logici e di specifiche controdeduzioni.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Aeronautica Militare in servizio, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia oncologica diagnosticatagli nel 2009 e consistente in un adenocarcinoma del colon-retto con aree di necrosi, flogosi e reazione desmoplastica, per la quale era stato sottoposto a intervento chirurgico di resezione.
L’istanza era stata respinta dal Ministero della Difesa con decreto dell’01.12.2014, conformemente al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. Il ricorrente ha sostenuto che l’insorgenza della patologia fosse riconducibile, quantomeno sotto il profilo della concausalità efficiente e determinante, all’esposizione a sostanze chimiche, saldature e gas di combustione durante i diversi incarichi svolti. Il Ministero si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso, per difetto di domanda di pensione privilegiata e per asserito difetto di giurisdizione, e chiedendone nel merito il rigetto. Il giudice ha disposto consulenza tecnica d’ufficio, integrata da un oncologo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto le eccezioni preliminari. Ribadisce la giurisdizione della Corte dei conti in materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, richiamando la Cass. SU ord. n. 4325/2014 e propri precedenti. Sul punto dell’ammissibilità del ricorso proposto senza previa domanda amministrativa di pensione, richiama il principio di diritto delle Sezioni Riunite espresso nella sentenza n. 12/2023/QM/PRES, che ha ritenuto ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., il ricorso volto all’accertamento della dipendenza in funzione del futuro trattamento di privilegio, ritualmente prospettato come bene della vita ambito.
Nel merito, il ricorso non merita accoglimento. La decisione si fonda sulle valutazioni del consulente d’ufficio, ritenute motivate, analitiche, logicamente coerenti e complete, nonché rese nel rispetto del contraddittorio tecnico, alle quali le parti non hanno opposto controdeduzioni al parere in bozza.
Il percorso argomentativo si snoda sul piano della prova del nesso eziologico. Il Collegio richiama il principio della Cassazione secondo cui, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso relativo all’origine professionale non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione. Se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, occorre pur sempre che si tratti di probabilità qualificata, da verificare attraverso ulteriori elementi, come i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12909 del 29.9.2000).
Il CTU ha quindi esaminato i dati epidemiologici e il Decreto del Ministero del Lavoro del 10 giugno 2014, aggiornato con decreto del 15 novembre 2023. Le liste delle malattie professionali non annoverano alcuna neoplasia del colon-retto correlata all’esposizione agli idrocarburi policiclici aromatici; nella Lista II i tumori del colon-retto risultano presenti solo nei lavoratori esposti ad asbesto. Ne deriva la conclusione che gli IPA non sono riconosciuti come fattori di rischio occupazionali per l’insorgenza di tali neoplasie. Quanto ai successivi incarichi, il ricorrente ha riferito di non essere stato esposto direttamente a sostanze tossiche e ha lamentato, senza prova, l’inalazione indiretta dei gas di scarico dei velivoli.
La richiesta di rinnovo della consulenza, avanzata dal legale del ricorrente sul rilievo che l’Ufficio medico legale avrebbe dovuto esprimersi in termini probabilistici e che la dimostrazione richiesta configurerebbe una probatio diabolica, è respinta. Non si ravvisano elementi per discostarsi dal giudizio tecnico, non essendovi vizi logici, e il ricorso è respinge. Le spese sono compensate per la complessità della materia.
Nota della Redazione
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