RIA e ricongiunzione: decadenza inapplicabile al ricalcolo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 47 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rideterminazione del trattamento pensionistico occorre distinguere la revoca o modifica del provvedimento di liquidazione, soggetta ai termini decadenziali degli artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092/1973, dall’accertamento della corretta misura del trattamento, che soggiace al solo termine prescrizionale. L’art. 26 della legge n. 315/1967 non è pertanto invocabile quando la domanda investa una materia estranea al provvedimento di ricongiunzione, riguardando la quota retributiva del trattamento. L’art. 207 del d.P.R. n. 1092/1973 consente la modifica senza limiti di tempo, salvi gli effetti della prescrizione, quando l’interessato proponga domanda nuova. Nei giudizi pensionistici l’INPS, succeduto all’INPDAP, è legittimato passivo e, per il principio di vicinanza della prova, su di esso incombe l’onere di dimostrare il corretto computo del trattamento.
Il Fatto
Il ricorrente, collocato in quiescenza dopo aver lavorato alle dipendenze del Comune e dell’Azienda USL, ha chiesto la rideterminazione del trattamento pensionistico con il computo della retribuzione individuale di anzianità relativa al servizio prestato presso l’Arma dei Carabinieri dal 30 agosto 1968 al 29 agosto 1971. Il periodo era già stato riconosciuto a fini previdenziali con provvedimento di ricongiunzione dell’INPDAP del 2005.
Dopo la sentenza declinatoria della giurisdizione del Tribunale di Frosinone, il giudizio è stato riassunto davanti alla Corte dei conti. L’INPS ha eccepito la decadenza ex art. 26 della legge n. 315/1967, il difetto di legittimazione passiva e, in subordine, la prescrizione quinquennale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di decadenza, distinguendo due piani: la rivendicazione dei periodi utili a fini contributivi, oggetto del provvedimento di ricongiunzione, e la rideterminazione del trattamento di quiescenza per omesso computo della R.I.A.. Sul primo profilo nulla è contestato, essendo intervenuto il riconoscimento del diritto.
Quanto al secondo, l’eccezione è infondata. La Corte richiama la distinzione tra la revoca o modifica del provvedimento di liquidazione, soggetta ai termini decadenziali, e i casi in cui si invoca l’accertamento della corretta misura del trattamento, soggetta a prescrizione (Sez. III n. 332 del 2018). Il criterio è fissato dall’art. 207 del d.P.R. n. 1092/1973: il destinatario di un provvedimento definitivo può chiederne la modifica senza limiti di tempo, salvi gli effetti della prescrizione, solo se propone domanda nuova (Sez. I Giurisdizionale Centrale di Appello n. 324 del 17.07.2018).
Il provvedimento di ricongiunzione ha inciso sul provvedimento di attribuzione del trattamento, ma attiene a materia diversa dalla quantificazione per effetto della quota retributiva invocata. Trova quindi applicazione il solo termine prescrizionale, ritualmente interrotto da numerosi atti documentati. Anche l’eccezione di prescrizione va disattesa.
Respinta è pure l’eccezione di difetto di legittimazione passiva: l’INPS ha acquisito le competenze gestorie e liquidatorie dell’INPDAP dall’art. 21, comma 1, d.l. n. 201/2011. Le attribuzioni di ordinatore principale e secondario di spesa costituiscono mera ripartizione interna tra apparati della pubblica amministrazione, tutti componenti la figura dell’obbligato passivo. La corretta determinazione dell’assegno riverbera effetti sulla sfera patrimoniale dell’Istituto, che non può esserne estromesso.
Nel merito la Corte ricostruisce l’istituto della R.I.A., emolumento commisurato alle classi e agli scatti in godimento al 31 dicembre 1986, congelato a seguito dell’introduzione dei parametri stipendiali. Richiama la sentenza n. 211 del 2014 della Corte costituzionale sull’affidamento del trattamento economico alla contrattazione collettiva e la sentenza n. 4/2024, che ha dichiarato illegittimo l’art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000. Ne discende che la R.I.A. va riconosciuta sino al 31.12.1993, per essere poi assorbita nella retribuzione. Essendo il periodo in contestazione antecedente al congelamento, la richiesta è legittima.
Quanto all’onere probatorio, la regola dell’art. 2697 cod. civ. incontra deroga per il principio di vicinanza della prova: l’onere grava sulla parte più prossima alla fonte. Incombe pertanto all’INPS la prova della corretta liquidazione, non raggiunta per mancata produzione del provvedimento e dei conteggi. Il ricorso è accolto, con compensazione integrale delle spese per le incertezze normative.
Nota della Redazione
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